Inammissibile il ricorso per motivi rinunciati nel concordato in appello (Cass. pen. Sez. V n. 32611 del 03.10.2025)

Principi di diritto (Massima)
In tema di concordato in appello, il ricorso per cassazione avverso la sentenza emessa ex art. 599 bis cod. proc. pen. è ammissibile solo per motivi attinenti alla formazione della volontà della parte di accedere al concordato, al consenso del pubblico ministero sulla richiesta e al contenuto difforme della pronuncia del giudice. Sono invece inammissibili le doglianze relative a motivi rinunciati, alla mancata valutazione delle condizioni di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen. e ai vizi attinenti alla determinazione della pena che non si siano trasfusi in un’illegalità della sanzione, perché non rientrante nei limiti edittali o diversa da quella prevista dalla legge. La declaratoria di inammissibilità è adottata senza formalità di procedura ai sensi dell’art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen.

Il Fatto

Il ricorrente propone ricorso per cassazione avverso la sentenza con cui la Corte di appello di Cagliari aveva pronunciato nei suoi confronti, a seguito di concordato ai sensi dell’art. 599 bis cod. proc. pen., in relazione ai reati di cui agli artt. 216, primo comma, nn. 1 e 2, e 223 legge fallimentare.

Nel giudizio di appello l’imputato aveva rinunciato a tutti i motivi di gravame diversi da quello concernente la ridefinizione del trattamento sanzionatorio. Il giudice d’appello, conformemente alla proposta di concordato, aveva riconosciuto le circostanze di cui all’art. 62 bis cod. pen. equivalenti alle aggravanti contestate, rideterminando la pena in anni quattro di reclusione.

La Motivazione della Corte

Con l’unico motivo di ricorso il ricorrente contesta il giudizio di equivalenza tra circostanze, lamentando la mancata prevalenza delle circostanze attenuanti generiche. La censura investe quindi il merito della determinazione della pena concordata.

La Corte richiama il principio affermato da Sez. II n. 22002 del 10/04/2019, Mariniello, Rv. 276102, secondo cui l’ambito di ricorribilità della sentenza emessa ex art. 599 bis cod. proc. pen. è circoscritto ai vizi della formazione della volontà della parte, al consenso del pubblico ministero e al contenuto difforme della pronuncia rispetto all’accordo.

Sono pertanto inammissibili le doglianze relative a motivi rinunciati, alla mancata valutazione delle condizioni di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen. e ai vizi della pena che non si traducano in una illegalità della sanzione inflitta, perché non rientrante nei limiti edittali o diversa da quella prevista dalla legge.

Nel caso di specie la doglianza attiene alla determinazione della pena, che la Corte d’appello aveva fissato in conformità a quanto concordato dalle parti. Il motivo non rientra tra quelli ammessi, né deduce un’ipotesi di illegalità della sanzione. Il ricorso è dunque inammissibile.

Tale causa di inammissibilità è dichiarata senza formalità di procedura ai sensi dell’art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen. Il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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