Rettifica cartografie PPTR solo per errate localizzazioni o perimetrazioni (TAR Puglia n. 1225 del 16.07.2025)

Principi di diritto (Massima)
La rettifica degli elaborati del Piano Paesaggistico Territoriale Regionale, ai sensi dell’art. 104 delle NTA del PPTR, è ammessa esclusivamente in presenza di errate localizzazioni o perimetrazioni dei beni paesaggistici o degli ulteriori contesti. Il diniego regionale che si fondi su una compiuta analisi particellare, condotta dalle ortofoto del 2006 fino all’attualità, resiste alle censure di difetto di istruttoria e travisamento dei fatti quando il ricorrente non offra elementi idonei a superare gli accertamenti compiuti. La relazione tecnica di parte, in difetto di altri riscontri oggettivi, costituisce deduzione difensiva priva di rilievo probatorio. Le trasformazioni intervenute in assenza dei titoli autorizzatori richiesti dall’art. 66 delle NTA del PPTR non integrano il presupposto della rettifica.

Il Fatto

La società ricorrente ha impugnato davanti al TAR Puglia il provvedimento con cui la Regione ha parzialmente respinto l’istanza di rettifica degli elaborati del PPTR, presentata ai sensi dell’art. 104 delle NTA del PPTR con riferimento ad aree di proprietà site in agro del Comune di Lecce, censite al catasto in più fogli e particelle.

Il diniego regionale si collocava all’esito di un procedimento avviato con nota recante le risultanze istruttorie e il preavviso di rigetto ex art. 10-bis legge n. 241/1990. La società ha dedotto contraddittorietà, illogicità, difetto di istruttoria, travisamento dei fatti ed eccesso di potere, con violazione degli artt. 6 e 104 delle NTA del PPTR. La Regione si è costituita per resistere.

La Motivazione della Corte

Il Collegio individua la questione nella verifica del presupposto normativo della rettifica cartografica. L’art. 104, comma 1, delle NTA del PPTR consente l’aggiornamento e la revisione delle cartografie esclusivamente in presenza di errate localizzazioni o perimetrazioni. Tale circostanza, secondo il Tribunale, non risulta dimostrata nel caso concreto.

Il diniego impugnato costituisce l’esito di un’attività procedimentale caratterizzata da una attenta e completa istruttoria, comprensiva dell’esame degli apporti collaborativi e documentali offerti dalla società. L’Amministrazione ha analizzato le particelle sia su scala complessiva che particellare, riportando considerazioni tecniche per ogni foglio di mappa dalle ortofoto del 2006 fino al 2019.

Di contro, la ricorrente non ha offerto in sede procedimentale né in giudizio alcun elemento, neppure indiziario, idoneo a superare gli accertamenti regionali. Il richiamo alla relazione tecnico-agronomica di parte viene ritenuto privo di rilievo probatorio, risolvendosi in deduzioni difensive prive di riscontri oggettivi.

Il Tribunale rileva che le trasformazioni dell’area tra il 2013 e il 2016 trovano riscontro nell’istruttoria, ma non soddisfano le pretese attoree perché compiute in difetto dei necessari titoli autorizzatori richiesti dall’art. 66 delle NTA del PPTR. Le residue censure sono dichiarate generiche e indimostrate.

L’infondatezza delle doglianze comporta anche il rigetto della richiesta di verificazione: la parte non può delegare a terzi accertamenti su fatti che era suo onere introdurre in giudizio. Il ricorso è respinto, con compensazione delle spese in ragione della peculiarità della questione.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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