Rettifica cartografie PPTR: rileva l’intera superficie boscata e non le singole particelle (TAR Puglia n. 1226 del 16.07.2025)

Principi di diritto (Massima)
La richiesta di rettifica delle cartografie del Piano Paesaggistico Territoriale Regionale, ai sensi dell’art. 104 delle NTA del PPTR, è ammissibile solo in presenza di errate localizzazioni o perimetrazioni dei beni paesaggistici. Ove si contesti la classificazione di un’area come bosco, il giudizio sulla sussistenza dei requisiti qualitativi e quantitativi va condotto sull’intera superficie sottoposta a vincolo boschivo e sull’intero contesto territoriale, non sulle singole particelle di proprietà del richiedente. Tale accertamento discende dall’art. 3, comma 3, d.lgs. n. 34/2018, che definisce il bosco in ragione di estensione, larghezza media e copertura arborea. La trasformazione del terreno intervenuta in assenza delle autorizzazioni previste non assume rilievo, perché l’art. 4, lett. d), d.lgs. n. 34/2018 assimila ai boschi le aree temporaneamente prive di copertura per interventi antropici non autorizzati.

Il Fatto

Il ricorrente ha impugnato la nota con cui la Regione Puglia ha chiuso, con esito negativo, il procedimento avviato su sua istanza per la rettifica degli elaborati del PPTR. In particolare, il richiedente contestava la classificazione della particella di sua proprietà come bene paesaggistico “Boschi”, sostenendo l’insussistenza dei requisiti previsti dalla normativa di settore.

Il diniego era stato preceduto da una nota di comunicazione dei motivi ostativi all’accoglimento, nonché da un’ulteriore nota regionale richiamata nel ricorso insieme ai corrispondenti elaborati cartografici. Davanti al TAR si sono costituiti la Regione, il Ministero della Cultura, la Soprintendenza Nazionale per il Patrimonio Culturale Subacqueo e il Segretariato Regionale, mentre il Comune non si è costituito.

La Motivazione della Corte

Il Collegio muove dalla disposizione dell’art. 104 delle NTA del PPTR, che consente l’aggiornamento e la revisione delle cartografie esclusivamente in presenza di errate localizzazioni o perimetrazioni. Per le aree cartografate come “Boschi” occorre inoltre verificare l’assenza dei requisiti prescritti dall’art. 142, comma 1, lett. g), d.lgs. n. 42/2004 e dall’art. 2, commi 2 e 6, d.lgs. n. 227/2001, confluite negli artt. 3 e 4 del d.lgs. n. 34/2018.

Su questo terreno il Tribunale richiama il principio secondo cui l’accertamento va compiuto sull’intera superficie sottoposta a vincolo e non sulle singole particelle del ricorrente, considerate avulse dal contesto. La citata Cons. Stato, sez. IV, 02 agosto 2023, n. 7475 — che a sua volta richiama il parere del Consiglio di Stato, sez. I, 7 dicembre 2020 n. 1988 — chiarisce che l’opposto metodo analitico finirebbe per suddividere le aree boscate in tante porzioni, eludendo il vincolo forestale complessivo.

Applicando tale criterio, il Collegio rileva che l’istruttoria regionale è stata completa e ha esaminato anche gli apporti documentali del richiedente. L’analisi, condotta dalle ortofoto del 2006 fino alla data odierna, ha evidenziato che la particella presentava e presenta tuttora le caratteristiche qualitative e quantitative per essere classificata come bosco: l’aspetto quantitativo non è contestato, mentre la copertura arborea è permanente e naturalmente autorigenerantesi, in un insieme di frammenti residuali di realtà boschive del territorio.

Il ricorrente non ha offerto elementi indiziari idonei a superare tali accertamenti. Quanto alla parziale trasformazione del terreno per le coltivazioni degli ultimi anni, il Collegio la ritiene priva di rilievo, perché realizzata in assenza delle necessarie autorizzazioni. Soccorre il dato letterale dell’art. 4, lett. d), d.lgs. n. 34/2018, che assimila ai boschi le aree temporaneamente prive di copertura per trasformazioni attuate in assenza o in difformità dalle autorizzazioni. Le residue censure sono generiche e indimostrate. Il ricorso è quindi respinto, con compensazione delle spese.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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