Rettifica del catasto incendi e illegittimità sopravvenuta del diniego di nulla-osta (TAR Sicilia n. 360 del 06.02.2026)

Principi di diritto (Massima)
La rettifica del catasto delle superfici percorse dal fuoco, intervenuta in corso di giudizio, opera con effetto ex tunc e fa venire meno il presupposto di fatto e di diritto del diniego di nulla-osta idrogeologico fondato sulle risultanze del catasto originario. Il provvedimento che incide su un rapporto ancora pendente è pertanto affetto da illegittimità sopravvenuta e va annullato. L’accertamento dell’illegittimità dell’atto ai fini dell’annullamento e la valutazione della rimproverabilità dell’Amministrazione ai fini risarcitori si pongono su piani distinti: l’illegittimità sopravvenuta non comporta di per sé la condanna al risarcimento, restando immune da censure la condotta dell’Amministrazione che abbia fondato la decisione su un atto ufficiale solo successivamente rettificato.

Il Fatto

La ricorrente, comodataria di un compendio agricolo in un Comune della provincia, ha impugnato il diniego di nulla-osta idrogeologico opposto dall’Ispettorato Ripartimentale delle Foreste di Messina in relazione a un intervento edilizio assentito dal Comune con permesso di costruire gratuito. Il diniego si fondava sull’assunto che la particella interessata ricadesse tra le “zone percorse da incendio” e fosse quindi soggetta al vincolo di cui all’art. 10 della legge n. 353/2000. La ricorrente ha dedotto la violazione dell’art. 10-bis della legge n. 241/1990 per mancata comunicazione dei motivi ostativi e ha contestato nel merito l’erroneità dell’iscrizione catastale, allegando l’attestazione comunale che escludeva il passaggio del fuoco sulla porzione destinata all’edificazione.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ha anzitutto ricostruito il quadro procedimentale. Il diniego impugnato si basava sulle risultanze del catasto delle superfici percorse da fuoco, approvato con delibera di Giunta comunale, dal quale emergeva l’inclusione dell’intera particella tra le zone percorse da incendio, soggette al vincolo quindicennale di destinazione e al divieto decennale di nuove costruzioni previsti dall’art. 10, comma 1, della legge n. 353/2000. L’Ispettorato aveva ritenuto non affidabile l’attestazione del responsabile dell’Area Tecnica comunale, in quanto in contrasto con i dati ufficiali del censimento e fondata sulla sola dichiarazione della richiedente.

Il Tribunale ha ritenuto che, al momento dell’adozione, il provvedimento fosse legittimo e immune da vizi di istruttoria. Il censimento delle aree percorse da incendi rientra nella competenza del Comune ai sensi dell’art. 10, comma 2, della legge n. 353/2000, mentre al Corpo Forestale spetta un ruolo di supporto tecnico. L’attestazione comunale si poneva in oggettivo contrasto con il catasto approvato e si basava su una dichiarazione di parte, non su una verifica autonoma. Correttamente, dunque, l’Amministrazione forestale aveva negato il nulla-osta sulla base delle risultanze catastali.

Il percorso argomentativo cambia, però, in ragione di un fatto sopravvenuto. In corso di giudizio è intervenuta la delibera del Consiglio Comunale con cui si è proceduto alla modifica parziale del catasto incendi, rettificando la precedente inclusione dell’intera particella e limitandola a una sola porzione del terreno. La rettifica, in quanto volta a emendare un’erronea previsione contenuta nell’atto, fa venire meno con effetto ex tunc il presupposto di fatto e di diritto del diniego.

Il provvedimento impugnato, incidendo su un rapporto ancora pendente, è pertanto affetto da illegittimità sopravvenuta e va annullato. Il Collegio ha invece respinto la domanda risarcitoria, rilevandone la carenza sul piano dell’allegazione e della prova degli elementi costitutivi della responsabilità. La condotta dell’Amministrazione regionale è apparsa immune da censure, avendo la stessa fondato la decisione su un atto ufficiale solo successivamente rettificato. Richiamando Cons. Stato, Sez. IV, n. 6775 del 2019, il Tribunale ha ribadito che l’accertamento dell’illegittimità ai fini dell’annullamento e quello della rimproverabilità ai fini risarcitori si pongono su piani distinti: l’annullamento dell’atto non conduce senz’altro all’accoglimento della domanda risarcitoria. Il ricorso è stato quindi accolto solo per l’annullamento, con compensazione delle spese per soccombenza reciproca.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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