Ottemperanza e cessata materia del contendere con spese per soccombenza virtuale (TAR Piemonte n. 947 del 24.04.2026)
Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di ottemperanza la sopravvenuta esecuzione del giudicato, intervenuta in corso di causa, determina la cessata materia del contendere, senza necessità di pronuncia sull’obbligo dell’Amministrazione. La regolamentazione delle spese di lite segue il criterio della soccombenza virtuale: esse vanno poste a carico dell’Amministrazione intimata quando, in assenza del pagamento sopravvenuto, sarebbero sussistiti tutti i presupposti, anche in rito, per l’accoglimento della domanda. La liquidazione è operata ai parametri del D.M. 55/2014, ridotti in ragione dell’obiettiva semplicità e della marcata serialità dell’attività difensiva, dell’esito della controversia e dell’assimilabilità al processo di esecuzione, con distrazione in favore dei procuratori dichiaratisi antistatari.
Il Fatto
La ricorrente ha proposto giudizio di ottemperanza per l’esecuzione del giudicato formatosi su una sentenza della Corte di Appello di Torino, Sezione Lavoro, che aveva condannato il Ministero intimato al pagamento, in suo favore, di un importo pari a sei mensilità della retribuzione utile al calcolo del TFR, oltre interessi legali, a titolo di risarcimento del danno per reiterazione dei contratti a termine.
La ricorrente ha chiesto l’ordine di pagamento delle somme liquidate, capitale e interessi, e la nomina di un commissario ad acta in caso di ulteriore inerzia. Il Ministero si è costituito con mera memoria di stile. Con istanza di passaggio in decisione la ricorrente ha poi attestato di aver ricevuto il pagamento, chiedendo la declaratoria di cessata materia del contendere e la condanna alle spese per soccombenza virtuale.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha rilevato che, in corso di causa, è intervenuta l’ottemperanza alla sentenza civile azionata, con integrale soddisfacimento della pretesa creditoria. Su conforme richiesta della ricorrente, il ricorso è stato pertanto dichiarato improcedibile per cessata materia del contendere, non residuando alcun interesse alla decisione sull’obbligo dell’Amministrazione.
La questione centrale riguarda la regolamentazione delle spese. Il TAR ha ritenuto di porle a carico del Ministero intimato applicando il principio della soccombenza virtuale. L’Amministrazione non ha contestato che la sentenza civile sia rimasta inottemperata e che il pagamento sia stato eseguito soltanto dopo la notifica e l’iscrizione a ruolo del ricorso.
Il Collegio ha quindi verificato che, in assenza del pagamento sopravvenuto, sarebbero sussistiti tutti i presupposti — sostanziali e processuali — per l’accoglimento: il passaggio in giudicato della sentenza civile, la sua notifica al domicilio reale del Ministero e il decorso del termine dilatorio di 120 giorni tra la notifica del titolo e quella del ricorso, ai sensi dell’art. 14, comma 1, del d.l. n. 669/1996, applicabile anche al giudizio di ottemperanza.
Quanto alla liquidazione, il TAR ha richiamato i parametri del D.M. 55/2014, ridotti in considerazione dell’obiettiva semplicità e della marcata serialità dell’attività difensiva, essendo il ricorso preceduto da decine di giudizi di ottemperanza di analogo tenore. Ha inoltre valorizzato l’esito della controversia e l’assimilabilità della causa, quanto al regime tariffario, al processo di esecuzione, richiamando in proposito il precedente del Cons. Stato, Sez. III, n. 1247 del 25.03.2016.
Le spese sono state quindi liquidate in complessivi € 500,00, oltre accessori di legge e rimborso del contributo unificato, con distrazione in favore dei procuratori della ricorrente, dichiaratisi antistatari.
Nota della Redazione
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