Recinzione, ghiaia e manufatti abitativi vanno valutati come abuso unitario (TAR Piemonte n. 565 del 16.03.2026)

Principi di diritto (Massima)
Gli interventi edilizi realizzati nel medesimo contesto di luogo e funzionalmente preordinati al medesimo utilizzo del fondo vanno valutati unitariamente e non secondo un’impropria atomizzazione dei singoli manufatti. In presenza di un complesso unitario, anche le opere minori — recinzione, manto di ghiaia, allacci alle reti — soggiacciono al previo rilascio del permesso di costruire e alla conseguente sanzione demolitoria. I manufatti leggeri, anche prefabbricati, destinati a uso abitativo non meramente temporaneo ricadono nella nozione di intervento di nuova costruzione ai sensi dell’art. 3, comma 1, lett. e.5), d.P.R. n. 380/2001. I contemperamenti al principio di unitarietà operano solo per opere autonome e scindibili sotto il profilo materiale e funzionale.

Il Fatto

La ricorrente è proprietaria di un fondo a destinazione agricola. Per la posa di una recinzione perimetrale e di un cancello presenta una comunicazione di inizio lavori, dichiarata irricevibile dal Comune per contrasto con il regolamento edilizio comunale. A seguito di sopralluogo l’ente rileva una recinzione con pali di ferro infissi al suolo e rete metallica, un fondo ghiaiato con punti di allaccio alle reti e qualifica il tutto come intervento di nuova costruzione e trasformazione permanente di suolo inedificato, realizzato senza titolo.

Il Comune emette quindi una prima ordinanza di sospensione dei lavori e demolizione, impugnata dalla destinataria. Un successivo sopralluogo accerta la prosecuzione dell’intervento e il posizionamento di tre manufatti prefabbricati, comunicanti, a uso abitativo: il Comune adotta una seconda ordinanza, parimenti impugnata con motivi aggiunti. La causa giunge alla decisione all’udienza di smaltimento dell’arretrato.

La Motivazione della Corte

In via preliminare il Collegio rileva l’improcedibilità del ricorso introduttivo per sopravvenuta carenza di interesse: la prima ordinanza è sopravanzata e sostanzialmente sostituita dalla seconda, che sanziona la progressione dell’intervento ricomprendendo tutte le opere già attinte. L’interesse all’impugnativa del primo atto rivivrebbe solo in caso di accoglimento dei motivi aggiunti.

Il Collegio esamina prioritariamente la quinta censura, relativa ai manufatti prefabbricati. Questi ultimi, comunicanti e di ingombro non trascurabile, sono destinati a stabile utilizzo abitativo, desumibile anche dal corredo fotografico e dalla presenza degli allacci alle reti, circostanza incompatibile con un uso meramente temporaneo. Essi ricadono pertanto nella nozione di intervento di nuova costruzione di cui all’art. 3, comma 1, lett. e.5), d.P.R. n. 380/2001, richiamato anche il principio affermato da Cons. Stato, VI, n. 2627 del 2023. La relativa edificazione esigeva il previo rilascio del permesso di costruire ai sensi dell’art. 10, comma 1, lett. a), d.P.R. n. 380/2001: il Comune ha quindi legittimamente disposto la rimozione ed escluso la sanabilità.

Le prime quattro censure sono parimenti infondate perché si fondano su un’impropria atomizzazione dei singoli interventi. Realizzati nel medesimo contesto di luogo e funzionali all’uso abitativo del lotto, essi vanno considerati unitariamente, secondo la giurisprudenza amministrativa richiamata (Cons. Stato, II, n. 6151 del 2025; III, n. 7451 del 2025; VII, n. 7785 e n. 7010 del 2025). I contemperamenti al principio di unitarietà valgono solo per opere autonome e scindibili, circostanza non ravvisabile nella fattispecie.

Dall’unitaria valutazione deriva che tutte le opere soggiacciono al previo permesso di costruire e alla sanzione demolitoria. La recinzione, oltre a essere parte del complesso abusivo, contrasta con il regolamento edilizio comunale, come chiarito nella non impugnata declaratoria di irricevibilità della comunicazione di inizio lavori. Il manto di ghiaia è funzionale ad approntare il sedime dei prefabbricati. Gli allacci, interessando una consistente porzione del lotto, ricadono autonomamente tra gli interventi di nuova costruzione ex art. 3, comma 1, lett. e.3), d.P.R. n. 380/2001. Il complesso ha così determinato un’abusiva trasformazione del territorio, incompatibile con la vocazione agricola del suolo, soggetta alle previsioni dello strumento urbanistico.

Il ricorso introduttivo è dichiarato improcedibile e i motivi aggiunti respinti, con condanna della ricorrente alle spese di lite.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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