Nessuna rettifica migliorativa del rendiconto oltre il termine perentorio (Cons. Stato n. 9193 del 24.11.2025)
Principi di diritto (Massima)
Nel sistema del patto di stabilità interno, il termine del 31 marzo fissato dall’art. 1, comma 720, della legge n. 208/2015 per la trasmissione della certificazione dei risultati di saldo è perentorio. Decorsi sessanta giorni dal termine per l’approvazione del rendiconto, l’art. 1, comma 722, della legge n. 208/2015 preclude agli enti locali di trasmettere nuove certificazioni a rettifica delle precedenti e impone la sola comunicazione dei peggioramenti del posizionamento rispetto all’obiettivo di saldo. La ratio è di certezza, tempestività e tendenziale immodificabilità dei dati di finanza pubblica territoriale, in coerenza con gli obblighi assunti dall’Italia in ambito europeo. Non è ammessa una rettifica in bonam partem oltre il termine: si tratterebbe di interpretazione additiva preclusa al giudice. La correzione postuma del rendiconto è compatibile con il principio di irretrattabilità dei saldi solo se imposta da meri errori materiali, ossia da sviste, refusi, errori di calcolo o omissioni accidentali rilevabili ictu oculi; una revisione dei fatti gestori alla luce di nuovi criteri contabili integra invece un errore di diritto e una modifica sostanziale, non una rettifica.
Il Fatto
Il Comune di Tortorella ha trasmesso al Ministero dell’Economia e delle Finanze la certificazione prescritta dall’art. 1, comma 720, della legge n. 208/2015, attestando il mancato rispetto del pareggio di bilancio per l’anno 2016, con uno scostamento pari ad € 349.000,00. Con decreto del 17 luglio 2017 il Ministero dell’Interno ha irrogato la sanzione prevista dall’art. 1, comma 723, lettera a), della legge n. 208 del 2015, consistente nella riduzione del fondo sperimentale di riequilibrio o del fondo di solidarietà comunale in misura pari allo scostamento registrato.
Dopo la notifica del decreto, l’ente ha rivisto le poste contabili, imputando il mancato obiettivo all’errato impegno delle spese in conto capitale, e ha riapprovato il rendiconto con deliberazione consiliare del 14 novembre 2017, qualificando le correzioni come errori materiali. Il TAR Lazio, Sezione Prima, ha accolto il ricorso con sentenza n. 5904/2024, sulla base di una lettura costituzionalmente orientata dei commi 722 e 723. I Ministeri hanno proposto appello.
La Motivazione della Corte
Il Consiglio di Stato respinge l’eccezione di inammissibilità dell’appello, ravvisando nell’atto le censure all’impianto motivazionale della sentenza. Nel merito, richiama il principio di irretrattabilità dei saldi e del rendiconto, codificato dall’art. 150 del R.D. n. 827 del 1924 e corollario dei principi contabili di continuità e veridicità: quanto esposto in un rendiconto approvato non può essere rivisto dalla stessa amministrazione, se non in presenza di meri errori materiali. Richiama sul punto Corte Conti, Sezioni Riunite n. 16/2022 e Corte dei Conti del Veneto, deliberazione n. 1/2024.
La rettifica postuma è eccezione compatibile con la regola dell’intangibilità dei rendiconti solo se rende il documento corretto e veritiero senza mutarne la sostanza. Il mero errore materiale è errore tecnico, rilevabile oggettivamente e immediatamente, che non richiede indagini complesse né valutazioni di merito. Nel caso concreto, la revisione dei residui non è stata una rettifica materiale, ma una rinnovata attività di calcolo, valutazione e imputazione delle spese in conto capitale, secondo nuovi principi contabili: un errore di diritto, derivante dall’errata conservazione di residui, che ha azzerato la differenza negativa iniziale e integra una modifica sostanziale del rendiconto.
Sul secondo profilo, la Corte inquadra la disciplina del patto di stabilità interno nell’attuazione del regolamento UE n. 1467/1997. Richiama Cons. Stato, Ad. Plen. n. 11/2013, sul concorso di regioni ed enti locali agli obiettivi di bilancio, e Corte cost. n. 229/2011, sulla necessità di un allineamento cronologico dei termini di rendicontazione. Ribadisce la natura perentoria del termine di trasmissione, già affermata da Cons. Stato, Sez. I, 10 luglio 2018, n. 1028.
Il comma 722 condivide la funzione acceleratoria del comma 720 e risponde a esigenze di certezza e tendenziale immodificabilità dei dati. La norma impone la comunicazione in rettifica del solo peggioramento: ammettere rettifiche migliorative sterilizzerebbe la perentorietà del termine e il divieto di rettifiche oltre sessanta giorni. L’interpretazione estensiva del TAR è quindi additiva e preclusa al giudice. L’appello è accolto, il ricorso respinto, le spese del doppio grado compensate.
Nota della Redazione
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