Integrazione del contraddittorio tardiva e rimessione al primo giudice (Cons. Stato n. 7826 del 07.10.2025)
Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio amministrativo, la declaratoria di improcedibilità per mancata integrazione del contraddittorio presuppone la verifica effettiva dell’inosservanza dell’ordine del giudice. Ove dagli atti risulti che il procedimento notificatorio si è perfezionato nei confronti di tutti i controinteressati e che la prova è stata depositata nel termine, l’ordine deve ritenersi ottemperato. Ai sensi dell’art. 44, comma 4, c.p.a., come risultante dopo la Corte cost. n. 148 del 2021, è sempre ammessa la rimessione in termini per la rinnovazione della notifica nulla, anche quando la rinnovazione sia stata eseguita autonomamente dalla parte. La sentenza che ometta di esaminare tali elementi è viziata, e il suo annullamento comporta il rinvio al primo giudice ai sensi dell’art. 105, comma 1, c.p.a.
Il Fatto
La ricorrente aveva chiesto l’accertamento dell’illegittimità del silenzio formatosi su un’istanza di accesso agli atti e la condanna del Comune all’esibizione dei documenti. Il TAR Lazio, sezione staccata di Latina, con ordinanza aveva ordinato l’integrazione del contraddittorio nei confronti dei controinteressati entro trenta giorni, a pena di improcedibilità. Il primo giudice ha poi dichiarato il ricorso improcedibile, ritenendo il termine perentorio e non ottemperato, e ha aggiunto che la notifica a uno dei controinteressati era stata eseguita a un indirizzo PEC non risultante dai pubblici elenchi.
La ricorrente ha proposto appello, deducendo di avere consegnato il plico all’ufficiale giudiziario entro il termine e che le notifiche si erano perfezionate successivamente, con deposito della relativa prova.
La Motivazione della Corte
Il Collegio muove dall’art. 35, comma 1, lettera c), c.p.a., che consente di dichiarare il ricorso improcedibile quando non sia stato integrato il contraddittorio nel termine assegnato. La norma, tuttavia, richiede un accertamento effettivo dell’inottemperanza, non una presunzione.
Dagli atti del processo di primo grado emerge che il procedimento notificatorio si è perfezionato per tutti i controinteressati il 29 settembre 2024 e che la prova delle notifiche è stata depositata l’8 ottobre 2024, entro il termine dimidiato di quindici giorni derivante dal combinato disposto degli artt. 45, 49 e 87 c.p.c. applicabili al processo amministrativo. L’ordine di integrazione risultava dunque ottemperato.
Quanto alla posizione del controinteressato raggiunto a un indirizzo PEC non presente nei pubblici elenchi, il Collegio richiama l’art. 44, comma 4, c.p.a., nella lettura fissata dalla Corte cost. n. 148 del 2021: la rimessione in termini per la rinnovazione della notifica nulla è sempre ammessa. Poiché la parte aveva spontaneamente rinnovato la notifica, non poteva essere considerata inottemperante, e il contraddittorio era comunque correttamente instaurato.
Il profilo decisivo è di ordine processuale. La pronuncia impugnata non contiene alcuna menzione della produzione documentale dell’8 ottobre 2024, e la declaratoria di improcedibilità appare quindi resa senza l’esame di tutti gli elementi fattuali. Ne consegue l’annullamento della sentenza e il rinvio al primo giudice ai sensi dell’art. 105, comma 1, c.p.a., in coerenza con i principi delle decisioni dell’Adunanza plenaria n. 16 del 2024 e n. 10 del 2025.
L’appello è pertanto accolto. Nessuna statuizione sulle spese, per la mancata costituzione della parte intimata.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.
Riferimenti normativi
- Art. 45 c.p.c. – Conflitto di competenza
- Art. 49 c.p.c. – Ordinanza di regolamento di competenza
- Art. 87 c.p.c. – Assistenza degli avvocati e del consulente tecnico