Il diritto all’abitazione non prevale sull’ordine di demolizione dell’abuso edilizio (TAR Lazio n. 10537 del 08.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il diritto all’abitazione non ha portata assoluta e non rende illegittimo l’ordine di demolizione di un immobile abusivo ogni qualvolta lo stesso sia adibito a casa familiare. L’ordine di demolizione è espressione del diritto della collettività al ripristino dell’equilibrio urbanistico-edilizio violato dall’abuso e prevale sul diritto all’abitazione di chi ha edificato in violazione degli strumenti urbanistici e in assenza di titolo abilitativo. L’esecuzione dell’ordine di demolizione non contrasta con l’art. 8 C.E.D.U., non essendo desumibile da tale norma alcun diritto assoluto ad occupare un immobile abusivo. L’emergenza abitativa non può paralizzare la demolizione, essendo inammissibili condoni atipici ed extraordinen, ferma la possibilità per gli indigenti di sollecitare gli ausili delle autorità amministrative competenti.
Il Fatto
I ricorrenti impugnavano l’ordinanza con cui il Comune di Artena aveva ingiunto la demolizione e la rimessa in pristino di opere abusive realizzate su un fondo di loro proprietà, ove insisteva l’abitazione del ricorrente, ivi residente con la moglie e due figlie minori, che ne dichiarava la detenzione. Il gravame era affidato a tre motivi: con il primo e il terzo si deduceva la violazione dell’art. 8 C.E.D.U. e degli artt. 14 e 15 Cost., essendo l’immobile l’unico posseduto e dovendo il diritto alla tutela dell’abitazione prevalere, secondo il principio di proporzionalità, sull’interesse pubblico alla repressione dell’abuso. Con il secondo motivo si invocavano numerose norme di diritto internazionale e costituzionale a tutela del diritto alla casa.
La Motivazione della Corte
Il TAR ha esaminato congiuntamente i motivi, in ragione della loro connessione, richiamando la consolidata giurisprudenza amministrativa in materia. Il collegio ha affermato che l’esigenza di tutelare i diritti all’abitazione e al rispetto dei beni non può prevalere in via automatica sull’interesse pubblico al governo del territorio e alla repressione degli illeciti edilizi, escludendo qualsiasi contrasto della normativa interna con la disciplina convenzionale di cui all’art. 117 Cost..
Il Tribunale ha quindi ribadito che dall’art. 8 C.E.D.U. non è desumibile un diritto assoluto ad occupare un immobile abusivo solo perché adibito a casa familiare. L’ordine di demolizione, difatti, non viola in astratto il diritto a vivere nel proprio domicilio, ma afferma in concreto il diritto della collettività a rimuovere la lesione di un bene costituzionalmente tutelato, ripristinando l’equilibrio urbanistico-edilizio alterato dall’intervento realizzato in assenza di titolo.
Quanto all’allegazione della mancata disponibilità di altri immobili, il collegio l’ha ritenuta generica e non satisfattiva dei requisiti di puntualità richiesti per la deduzione della violazione del principio di proporzionalità, sulla scorta di un precedente della Corte di legittimità in tema di esecuzione dell’ordine di demolizione. L’emergenza abitativa, inoltre, non è invocabile per paralizzare l’azione repressiva, essendo preclusi condoni atipici ed extra ordinem, ferma restando la possibilità di sollecitare gli ausili messi a disposizione dalle autorità amministrative.
Il ricorso è stato pertanto respinto, con declaratoria di nullità sulle spese per la mancata costituzione dell’amministrazione intimata.
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Nota della Redazione
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