Rideterminazione delle sanzioni nel giudizio di rinvio: obbligo di pronuncia e ius superveniens (Cass. civ. Sez. 5 n. 9786 del 16.04.2026)
Principi di diritto (Massima)
La violazione dell’art. 112 c.p.c. per omessa pronuncia ricorre quando il giudice, investito della questione relativa alla rideterminazione delle sanzioni a seguito di ius superveniens (nella specie, d.lgs. n. 158/2015), ometta di pronunciarsi, nonostante la domanda sia stata tempestivamente articolata e la stessa Corte di cassazione abbia disposto il rinvio anche per tale finalità. Nè rileva che nell’atto di riassunzione non vi sia un espresso richiamo alla domanda, se l’atto riconferma tutte le difese in materia e il giudice di legittimità aveva già indicato il thema decidendum. Il giudice del rinvio è tenuto a pronunziarsi su tutte le questioni rimesse al suo esame, incluse quelle relative al trattamento sanzionatorio, e la cessazione della materia del contendere non può essere desunta da una rideterminazione operata autonomamente dall’Ufficio finanziario, ove contestata dal contribuente.
Il Fatto
A seguito di controlli della Guardia di finanza, all’esito dei quali erano state contestate, tra l’altro, cessioni intracomunitarie fittizie, l’Agenzia delle entrate notificava alla società sei avvisi di accertamento, per gli anni 1999-2005, relativi a riprese a titolo di IVA e di Irpeg.
Dopo un primo grado favorevole al contribuente, il giudice d’appello, in sede di rinvio dalla Corte di cassazione (sentenza n. 20033/2017), accoglieva l’appello erariale, riconoscendo la fittizietà delle operazioni e confermando le riprese. La società proponeva ricorso per cassazione, deducendo, tra i motivi, l’omessa pronuncia sulla richiesta di rideterminazione delle sanzioni, in applicazione dello ius superveniens di cui al d.lgs. n. 158/2015, questione per la quale la stessa Corte di legittimità aveva disposto il rinvio.
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione, esaminati i motivi di ricorso, disattende preliminarmente l’istanza di trattazione in pubblica udienza, richiamando il rapporto regola-eccezione delineato dall’art. 375 c.p.c., nel testo novellato dal d.lgs. n. 149/2022, che riserva la pubblica udienza ai soli casi di particolare rilevanza della questione di diritto.
Nel merito, la Corte dichiara l’inammissibilità del primo motivo, con cui la società denunciava la violazione dell’art. 7, comma 5-bis, d.lgs. n. 546/1992 e delle regole sull’onere della prova, in quanto la censura, pur formalmente incentrata su vizi di diritto, mirava a sollecitare una nuova valutazione delle prove e dei fatti già vagliati dal giudice di merito, non consentita in sede di legittimità.
La Corte richiama il consolidato principio per cui il giudice di merito è libero di attingere il proprio convincimento dalle prove che ritenga più attendibili, senza essere tenuto a dar conto analiticamente di tutte le allegazioni e prove acquisite, essendo sufficiente che esponga, in maniera concisa ma logicamente adeguata, gli elementi posti a fondamento della decisione. Nel caso di specie, la sentenza impugnata aveva espressamente considerato le controprove della società, sia pure valutandole come meri adempimenti formali, sicchè la doglianza si rivelava infondata.
La Corte esclude altresì il vizio di motivazione apparente, richiamando il “minimo costituzionale” di cui all’art. 111, sesto comma, Cost., e ribadisce che il giudice d’appello, anche motivando per relationem, ha l’onere di esprimere le ragioni della conferma della pronuncia, ciò che nella specie era avvenuto. Quanto al terzo motivo, la Corte ne ravvisa la fondatezza, rilevando che il giudice del rinvio aveva omesso di pronunciarsi sulla domanda di rideterminazione delle sanzioni, nonostante la richiesta fosse stata tempestivamente articolata e la stessa sentenza di cassazione avesse demandato al giudice regionale anche il riesame sanzionatorio alla luce dello ius superveniens di cui al d.lgs. n. 158/2015.
La Corte infine dichiara l’inammissibilità del quarto motivo, relativo all’imputazione del costo per compensi all’amministratore, per tardività della questione, sollevata solo nel primo giudizio di legittimità. In conclusione, la Corte accoglie il terzo motivo, rigetta il primo, il secondo e il quarto, cassa la sentenza limitatamente al motivo accolto e rinvia alla Corte di giustizia tributaria di II grado della Puglia, in diversa composizione, anche per la liquidazione delle spese.
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Nota della Redazione
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