Ricongiunzione gratuita: nessuna accettazione richiesta e silenzio irrilevante (Corte dei Conti Sez. II App. n. 173 del 23.07.2025)

Principi di diritto (Massima)
La ricongiunzione previdenziale gratuita si perfeziona con il solo accoglimento della domanda dell’interessato, previo accertamento dei periodi contributivi e dell’importo eventualmente dovuto. L’art. 5 della legge n. 29/1979 prevede una presunzione assoluta di rinuncia tacita unicamente nella ricongiunzione onerosa, ove il beneficiario non versi la somma dovuta o non ne chieda la rateizzazione entro sessanta giorni. Nessuna norma condiziona l’efficacia del provvedimento di accoglimento gratuito a una espressa accettazione da comunicare entro un termine fissato dall’Istituto. Il silenzio del privato, in assenza di una specifica disposizione, non ha valore giuridico, né di accettazione né di rifiuto. Il provvedimento di accoglimento costituisce esito di un procedimento amministrativo e non una proposta negoziale che esiga una risposta dell’istante.

Il Fatto

Il ricorrente, dipendente di una società ferroviaria e iscritto al Fondo speciale del personale delle Ferrovie dello Stato, aveva presentato nel 1987 domanda di ricongiunzione dei periodi lavorativi precedenti. L’I.N.P.S., subentrato per legge nella gestione del Fondo, aveva accolto l’istanza con provvedimento del 2016, con oneri interamente coperti dalla contribuzione trasferita, subordinando la definizione della procedura alla restituzione del provvedimento firmato entro sessanta giorni. L’interessato non comunicava l’accettazione e la pratica veniva archiviata.

La Sezione giurisdizionale per la regione Veneto, con sentenza n.144/2022, aveva accolto il ricorso, rilevando che la legge n.29/1979 non pone a carico del lavoratore alcun termine di accettazione e che la presunzione di rinuncia opera solo nella ricongiunzione onerosa. L’I.N.P.S. ha proposto appello, sostenendo che il diritto alla ricongiunzione resta nella disponibilità dell’interessato anche dopo l’emissione del provvedimento.

La Motivazione della Corte

La Corte affronta la questione se l’Istituto possa esigere, all’atto dell’accoglimento gratuito della domanda, una espressa risposta dell’interessato entro un termine fissato unilateralmente e quale rilevanza assuma l’eventuale silenzio. La risposta è negativa: la normativa di settore non prevede alcun onere di accettazione a carico del beneficiario.

Il Collegio osserva che l’art. 5 della legge n. 29/1979 contempla una presunzione assoluta di rinuncia solo quando il beneficiario della ricongiunzione onerosa non versi la somma prevista o non chieda la rateizzazione entro sessanta giorni. Si tratta di ipotesi del tutto diversa da quella in esame, ove, avendo la ricongiunzione carattere gratuito, non è previsto il versamento di alcuna somma. Non sussisteva quindi alcun obbligo di riscontrare la richiesta di accettazione e il silenzio non può essere letto come rinuncia.

Non è decisiva, in senso contrario, la possibilità di rinuncia successiva all’emissione del provvedimento. Per la ricongiunzione gratuita manca una specifica disposizione e si rende necessaria una espressa manifestazione di volontà; l’interessato che vi rinunci espressamente decade dal diritto ai sensi dell’art. 4 della legge n. 29/1979, avendolo già esercitato una volta. La rinuncia non determina l’annullamento del procedimento amministrativo, come affermato da Cass. civ., Sez. lavoro, n. 30031 del 2022.

Il provvedimento di accoglimento rappresenta l’esito di un procedimento amministrativo, disciplinato dalla legge n. 241/1990, avviato su domanda di un privato e concluso dopo apposita istruttoria; non costituisce una proposta negoziale che esiga, entro termini ristretti, una risposta dell’istante. La ricongiunzione non è una fattispecie negoziale e, diversamente da quanto ritenuto dalla Sezione prima d’appello n. 164/2024, nessuna rilevanza assume il comportamento successivo del richiedente, tantomeno in termini di accettazione tacita. Il silenzio del privato verso la pubblica amministrazione, in assenza di una norma specifica, non ha alcun valore giuridico.

Pertanto il gravame è infondato e la sentenza di primo grado va confermata. È respinta la richiesta di compensazione delle spese, non ricorrendo le condizioni dell’art. 31, comma 3, c.g.c.: la questione non è assolutamente nuova né si riscontra un mutamento giurisprudenziale. Le spese del grado sono poste a carico dell’Istituto appellante soccombente e liquidate in euro 1.000,00.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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