Controlli interni degli enti locali: accertata assenza o inadeguatezza delle metodologie (Corte dei Conti Sez. contr. Calabria n. 65 del 22.05.2025)

Principi di diritto (Massima)
Il corretto funzionamento del sistema dei controlli interni degli enti locali costituisce presidio di sana gestione e di stabilità finanziaria, nonché di trasparenza nell’impiego delle risorse pubbliche. Le Sezioni regionali di controllo verificano annualmente, sulla base del referto del Sindaco, se il sistema sia stato progettato in modo efficace e correttamente applicato, evitando la logica del mero adempimento formale. Quando l’ente non produce un numero congruo di report programmati ed effettivi, non attua il controllo di gestione e quello strategico secondo la procedura regolamentare e non effettua il controllo sulla qualità dei servizi, si configura uno stato di diffusa assenza o inadeguatezza degli strumenti e delle metodologie dei controlli interni. L’assenza del referto sul controllo di gestione, in particolare, integra la fattispecie di cui all’art. 148, comma 4, TUEL. Lo stato di liquidazione di una società partecipata non esime l’ente dall’attività di controllo. La Sezione dispone che l’ente adotti le iniziative correttive e trasmette la pronuncia all’organo requirente.

Il Fatto

La vicenda trae origine dal referto annuale sul funzionamento del sistema integrato dei controlli interni che il Comune, in adempimento dell’art. 148 TUEL, ha trasmesso alla Sezione regionale di controllo per l’esercizio 2023, sulla base delle linee guida dettate dalla Sezione delle Autonomie con la deliberazione n. 2/SEZAUT/2024/INPR.

Dall’analisi della relazione-questionario sono emerse criticità, sicché il magistrato istruttore ha richiesto chiarimenti con nota istruttoria. L’ente ha riscontrato rappresentando la necessità di un periodo di assestamento conseguente all’adozione del nuovo regolamento sui controlli interni e all’operazione di fusione dei comuni preesistenti, oltre alle difficoltà legate alla formazione del personale e al ritardo della programmazione.

La Motivazione della Corte

La Sezione muove dall’art. 148, comma 1, TUEL, che assegna alle Sezioni regionali la verifica annuale del funzionamento dei controlli interni, e dal comma 4, che collega all’accertata assenza o inadeguatezza degli strumenti e delle metodologie la condanna degli amministratori responsabili a sanzione pecuniaria. Confermano l’inquadramento l’art. 7, comma 7, legge n. 131/2003 e la natura collaborativa del controllo, che deve però superare la logica del mero adempimento formale.

Sul controllo di regolarità amministrativa e contabile, la Sezione invita l’ente ad aumentare il tasso di campionamento degli atti di liquidazione, pari a circa il 20%, uniformandolo a quello delle determine, e censura la mancata motivazione sulla scelta del campionamento casuale semplice, insieme alla mancata indicazione delle direttive ai responsabili sui tempi di pagamento.

Quanto al controllo di gestione, l’ente ne ha dichiarato la mancata predisposizione del referto per assenza di apposita struttura; la Sezione esclude che la “cabina di regia” del responsabile finanziario possa ritenersi sufficiente, poiché solo dati consuntivi certi consentono di influenzare l’attività amministrativa. Il controllo strategico, a sua volta, non è integrato con quello di gestione e non è stato effettuato tramite un reale monitoraggio degli obiettivi.

Il controllo sugli organismi partecipati risulta carente: assenti i report periodici; lo stato di liquidazione della società partecipata non costituisce esimente. Il controllo sulla qualità dei servizi è stato svolto con strumenti “spot”, non strutturati nel processo di controllo, con un solo indicatore utilizzato. Non emergono invece criticità sul controllo sugli equilibri finanziari e su quello afferente al PNRR.

La Sezione pertanto accerta le criticità esposte, dispone l’adozione delle iniziative correttive e la trasmissione della deliberazione al Segretario Generale, al Sindaco, al Presidente del Consiglio, all’organo di revisione e all’Organismo di valutazione, nonché alla Procura regionale presso la Sezione giurisdizionale, per l’esercizio delle funzioni di competenza.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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