Revisione prezzi nei contratti pubblici: illegittimo il blocco sine die del procedimento (TAR Sicilia n. 94 del 14.01.2026)

Principi di diritto (Massima)
È illegittimo il contegno dell’amministrazione che, nell’ambito di una procedura di revisione prezzi non conclusa, arresta sine die il relativo procedimento, subordinando l’avvio della revisione alla preventiva stabilizzazione di un’anagrafica tecnica per definizione dinamica. Sussiste in capo all’amministrazione l’obbligo di concludere tempestivamente il procedimento avviato su istanza dell’operatore economico, nel contraddittorio con lo stesso, al fine di valutare ogni circostanza utile alla definizione della res controversa. Il giudice amministrativo, non potendo pronunciarsi su poteri amministrativi non ancora esercitati ai sensi dell’art. 34, comma 2, cod. proc. amm., accoglie il ricorso nei soli limiti dell’accertamento dell’illegittimità del contegno omissivo e dell’ordine di conclusione del procedimento.

Il Fatto

Una società operante nel settore dei servizi di pulizia e servizi integrati in ambito sanitario aveva stipulato con una azienda sanitaria provinciale una convenzione per l’esecuzione del servizio. Con istanza dell’11.12.2023 la società aveva chiesto la revisione dei prezzi contrattuali ai sensi dell’art. 25 del Disciplinare, fondandola sull’incremento dell’indice FOI rilevato dall’Istat e sulla maggiore estensione delle superfici oggetto del servizio.

L’azienda sanitaria, con nota del RUP ricevuta via pec il 23.5.2024, aveva comunicato l’insussistenza dei presupposti per la revisione, ritenendo non cristallizzata una definitiva e congrua quantificazione dimensionale e delle aree. Il ricorrente ha quindi impugnato tale nota e gli atti presupposti, chiedendo l’accertamento del diritto alla revisione e la condanna dell’amministrazione al pagamento delle somme, oltre interessi moratori ex d.lgs. n. 231/2002.

La Motivazione della Corte

Il Collegio muove da una precisazione di ordine processuale: nella specie è in discussione l’esercizio di un potere autoritativo correlato alla definizione del quantum debeatur, nell’ambito di una procedura di revisione prezzi non ancora conclusa. Ne deriva che il TAR non può pronunciarsi su poteri amministrativi non ancora esercitati, come imposto dall’art. 34, comma 2, cod. proc. amm.

Ciononostante, il giudice rileva l’illegittimità del contegno dell’amministrazione, che ha bloccato sine die il procedimento di revisione del corrispettivo. Il Tribunale condivide le deduzioni del ricorrente: eventuali differenze di superficie o di attribuzione delle aree di rischio possono al più riflettersi sulla misura dell’importo da assoggettare a FOI e condurre a conguagli successivi, ma non giustificano il blocco dell’intera procedura.

Il Collegio osserva che, accedendo alla tesi dell’amministrazione, la revisione prezzi non sarebbe mai esigibile, poiché l’anagrafica tecnica è destinata a continui aggiornamenti — chiusure e aperture di locali, variazioni di destinazione d’uso e di area di rischio — espressamente consentiti dal Capitolato. Si condizionerebbe così l’istituto alla stabilità assoluta di un dato per definizione dinamico, con violazione della lex specialis e dei principi di buona fede e correttezza nell’esecuzione del contratto.

Quanto alla delibera n. 395 del 30.4.2024, invocata dall’amministrazione come ostativa, il TAR ne rovescia la lettura: non vi è incompatibilità tra l’anagrafica ivi approvata e l’applicazione dell’indice FOI sui corrispettivi risultanti. È proprio quell’anagrafica, ormai recepita, a costituire la base oggettiva su cui parametrare la revisione. La motivazione del RUP non trova quindi riscontro nella lettera dell’art. 25, è smentita dalla stessa condotta dell’azienda — che ha fatto propri quei dati ai fini dell’aggiornamento del corrispettivo — e contrasta con i canoni di logicità, coerenza e buona fede amministrativa.

Il ricorso è pertanto accolto nei sensi e limiti di cui in motivazione, con obbligo per l’ASP di concludere la procedura nel termine di 60 giorni dalla comunicazione in via amministrativa del provvedimento o dalla sua notifica, se anteriore. Le spese di giudizio, liquidate in euro 2.000,00 oltre accessori, seguono la soccombenza.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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