Silenzio della stazione appaltante sull’istanza di compensazione prezzi (TAR Sicilia n. 93 del 14.01.2026)

Principi di diritto (Massima)
La stazione appaltante è titolare di un obbligo giuridico di provvedere sull’istanza di compensazione straordinaria dei prezzi dei materiali da costruzione, ai sensi dell’art. 26 d.l. n. 50/2022, esteso dall’art. 1, co. 458, lett. b), legge n. 197/2022 ai lavori contabilizzati nel 2023. L’obbligo di concludere il procedimento con un provvedimento espresso, sancito dall’art. 2, co. 1, legge n. 241/1990, prescinde dalla previa presentazione di un’istanza, non richiesta dalla norma. Il silenzio serbato integra inadempimento e giustifica l’accoglimento dell’azione ex art. 31 cod. proc. amm., ma solo nei limiti dell’obbligo di provvedere, non della fondatezza della pretesa sostanziale. Quest’ultima non può essere accertata in carenza di un atto conclusivo dell’istruttoria e presuppone l’esercizio di poteri amministrativi non ancora esauriti, ex art. 34, co. 2, cod. proc. amm..

Il Fatto

Un’impresa edile affidataria di un accordo quadro per la messa in sicurezza di strade provinciali presenta istanza di compensazione prezzi e conguaglio, ai sensi dell’art. 26, comma 1, d.l. n. 50/2022, con riferimento al SAL n. 2 dell’appalto. L’amministrazione riscontra l’istanza con una nota con cui chiede l’accesso al Fondo per l’adeguamento prezzi, per insussistenza di risorse disponibili.

L’impresa ricorre quindi al TAR per l’accertamento del silenzio e per la declaratoria dell’illegittimità dell’inerzia, chiedendo altresì l’accertamento della fondatezza della pretesa sostanziale e la condanna al pagamento del credito vantato. Con motivi aggiunti impugna la nota di riscontro, nella parte in cui implica un diniego della compensazione nei termini richiesti.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ricostruisce il quadro normativo di riferimento, rilevando che l’art. 26 d.l. n. 50/2022 stabilisce un obbligo di aggiornamento dei prezzi per i SAL contabilizzati nel 2022 e, per effetto della legge di bilancio n. 197/2022, anche nel 2023, quanto agli appalti aggiudicati con offerte presentate entro il 31 dicembre 2021. La misura riconosce i maggiori importi al netto del ribasso, nella misura del 90 per cento, nei limiti delle risorse disponibili.

Sul piano processuale, il giudizio avverso il silenzio si fonda sull’art. 2, co. 1, legge n. 241/1990, che impone all’amministrazione di concludere il procedimento con un provvedimento espresso. Tale obbligo sussiste a prescindere da un’apposita istanza del privato e opera anche in assenza di una norma che tipizzi il potere di sollecitare l’adozione del provvedimento.

Richiamando la propria precedente pronuncia su fattispecie sovrapponibile e la giurisprudenza del Cons. Stato n. 5 del 2022, il Collegio afferma che il silenzio-rifiuto è riconducibile a inadempienza dell’amministrazione rispetto a un obbligo di provvedere correlato a una situazione soggettiva protetta. L’azione è pertanto fondata, ma nei limiti dell’obbligo di concludere il procedimento, poiché residuano adempimenti istruttori, anche con riguardo al reperimento delle risorse.

Il Collegio dichiara quindi l’illegittimità del silenzio e l’obbligo di adottare una determinazione esplicita entro sessanta giorni dalla comunicazione o notificazione della sentenza, con possibilità di nomina di un commissario ad acta in caso di perdurante inadempimento. Non accoglie invece la domanda di accertamento della pretesa sostanziale, per l’assenza di un atto conclusivo dell’istruttoria e in ragione del limite dell’art. 34, co. 2, cod. proc. amm..

Il ricorso per motivi aggiunti è dichiarato inammissibile, non avendo il ricorrente provato alcun profilo di lesività immediata, diretta e attuale correlata alla richiesta di accesso al Fondo. Le spese seguono la soccombenza.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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