Revisione prezzi nei contratti Consip (Cons. Stato n. 4035 del 20.05.2026)

Principi di diritto (Massima)
Nei contratti pubblici di servizi e forniture stipulati da un soggetto aggregatore, il comma 511 dell’art. 1 della legge n. 208/2015 non costituisce l’unica fonte della revisione prezzi e non esaurisce la disciplina applicabile. Esso presuppone la riconducibilità dell’oggetto a beni indifferenziati e l’acquisizione del parere dell’autorità di settore o dell’AGCM. In difetto di tali presupposti, resta pienamente operativa la clausola revisionale ad hoc inserita nei documenti di gara ai sensi dell’art. 106 del d.lgs. n. 50/2016, che non richiede alcuna soglia minima di incremento. Spetta alla stazione appaltante dare esecuzione alla clausola mediante apposita istruttoria.

Il Fatto

La società appellante aveva chiesto al Ministero della difesa la revisione prezzi del servizio di noleggio a lungo termine di autoveicoli senza conducente, affidato mediante convenzione CONSIP. L’amministrazione aveva respinto l’istanza ritenendo applicabile il solo comma 511 dell’art. 1 della legge n. 208/2015, che ammette la revisione unicamente in presenza di un aumento superiore al 10%, soglia non raggiunta secondo il Ministero.

Il TAR Lazio aveva condiviso tale impostazione, escludendo l’operatività della clausola di revisione contenuta nella convenzione e fondata sull’indice di inflazione acquisita ISTAT, e rigettando il ricorso per omessa allegazione dell’aumento del 10%. La società propone appello censurando la violazione dell’art. 106 del d.lgs. n. 50/2016 e delle previsioni della legge di gara.

La Motivazione della Corte

Il Consiglio di Stato muove dalla lettura del comma 511 e ne verifica i presupposti applicativi. Secondo il Collegio ne mancano almeno due. L’oggetto del contratto non è costituito da beni indifferenziati, cioè fungibili e standardizzati: si tratta di autoveicoli che devono garantire elevati livelli di qualità e prestazioni. Manca inoltre il parere dell’autorità di settore o dell’AGCM, richiesto dalla norma.

Proprio l’assenza di questi presupposti consente di superare l’interpretazione del primo giudice. La revisione speciale del comma 511, osserva la Corte, non esclude che la stazione appaltante preveda clausole revisionali ad hoc ai sensi dell’art. 106 del d.lgs. n. 50/2016, disposizione ratione temporis applicabile. Nella specie la clausola è contenuta nell’allegato 5B al capitolato e prevede la maturazione di dodici mesi dall’attivazione dei singoli contratti e l’applicazione dell’indice di inflazione acquisita per il settore di riferimento.

La clausola è dichiarata conforme all’art. 106, che ammette modifiche contrattuali previste in clausole chiare, precise e inequivocabili, comprensive delle clausole di revisione dei prezzi. A conferma, la Corte richiama la nota CONSIP del 26 luglio 2023, che ha riconosciuto la coesistenza delle due clausole revisionali, quella ex art. 106 e quella ex comma 511.

Ne consegue che la revisione pattizia richiede quattro condizioni: il decorso di dodici mesi, un’istruttoria ai sensi dell’art. 106, l’applicazione dell’indice ISTAT e, soprattutto, nessuna soglia minima del 10%. Il motivo di appello è quindi accolto. L’amministrazione deve avviare una specifica istruttoria in esecuzione della clausola. La sentenza impugnata è riformata e la nota di rigetto annullata, con condanna alle spese del doppio grado.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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