Soccorso istruttorio e titolo di accesso: illegittima l’esclusione dal percorso abilitante (TAR Puglia n. 1310 del 19.09.2025)

Principi di diritto (Massima)
In sede di soccorso istruttorio l’amministrazione è tenuta a valutare la documentazione integrativa prodotta dal candidato e ad accertare, sulla base della stessa, il possesso dei requisiti di ammissione. L’esclusione dalla procedura è illegittima quando la documentazione acquisita agli atti dimostri per tabulas il possesso del titolo di accesso richiesto dalla lex specialis e dal decreto ministeriale. Il giudizio di incompletezza della domanda non può fondarsi su un esame parziale degli atti, poiché il potere valutativo dell’amministrazione trova limite nella corrispondenza tra requisiti prescritti e documentazione effettivamente disponibile.

Il Fatto

La ricorrente ha presentato domanda di partecipazione al percorso universitario abilitante di 30 CFU per la classe di concorso AB25, bandito dall’Università del Salento con pubblicazione del 22.5.2024. Ha autocertificato il possesso della laurea vecchio ordinamento in Lingue e Letterature Straniere, conseguita nel 1999, e di tre anni di servizio nella classe di concorso.

Attivato il soccorso istruttorio, l’Ateneo ha chiesto una nuova autocertificazione. La candidata ha ribadito i requisiti e allegato copia del libretto universitario con gli esami sostenuti. Ciononostante è stata esclusa dalla graduatoria provvisoria e da quella definitiva dell’1.8.2024, per asserita mancata indicazione dei requisiti del D.M. n. 259/2017 e assenza del piano di studi. La Sezione, in sede cautelare, ha sospeso gli atti e ammesso la ricorrente con riserva.

La Motivazione della Corte

Il Collegio supera le eccezioni di inammissibilità: quella per omessa integrazione del contraddittorio è superata dall’ottemperanza all’ordinanza collegiale n. 629/2024, disposta con notifica per pubblici proclami; quella per mancata notifica al Ministero dell’Istruzione è infondata, non essendo in contestazione il contingente di posti del D.M. n. 621/2024.

Nel merito, è fondato il motivo di violazione del D.M. n. 259/2017, integrato dai decreti del 20 novembre e 22 dicembre 2023, e dell’art. 2 del bando. La lex specialis riserva il percorso di 30 CFU a chi ha svolto tre anni di servizio, di cui almeno uno nella classe di concorso. La Tabella A del decreto ministeriale richiede, per la classe A-25, la laurea in Lingue e letterature straniere, con la nota (6) che la considera titolo di ammissione, se conseguita entro l’a.a. 2000/2001, limitatamente alle lingue seguite in corsi pluriennali.

Dagli atti risulta che la ricorrente, in risposta alla richiesta dell’amministrazione, ha dichiarato ai sensi del d.P.R. n. 445/2000 il possesso del titolo di accesso e ha prodotto il libretto universitario con l’elenco degli esami. Per il Collegio, attraverso tale documentazione l’amministrazione ben poteva accertare il requisito ulteriore richiesto dal decreto, ossia l’aver seguito corsi pluriennali di lingua inglese, ai fini della validità del titolo dichiarato.

L’agere amministrativo è pertanto illegittimo nella parte in cui l’organo procedente ha ritenuto incompleta la documentazione. La valutazione dell’Ateneo è smentita per tabulas dagli atti prodotti in sede procedimentale, che attestano il titolo di accesso e lo svolgimento di plurimi corsi annuali di lingua e letteratura inglese. Il ricorso è accolto, con annullamento degli atti impugnati e conferma dell’ammissione al percorso formativo; le spese, liquidate in € 2.000,00 oltre accessori, sono poste a carico dell’amministrazione con distrazione in favore del procuratore antistatario.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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