Revisione prezzi dovuta anche per il periodo pregresso al subentro (TAR Lazio n. 705 del 14.01.2026)
Principi di diritto (Massima)
In caso di subentro del secondo aggiudicatario a seguito di annullamento dell’aggiudicazione, la stazione appaltante non può escludere la revisione dei prezzi per il solo periodo pregresso all’attivazione del nuovo rapporto contrattuale. L’art. 115 del d.lgs. n. 163/2006, applicabile ratione temporis, impone una clausola di revisione periodica e disciplina il relativo procedimento istruttorio. Il diniego opposto in forma apodittica, senza valutare se ed in che misura l’affidatario abbia scontato alterazioni inflazionistiche dei costi, è viziato da difetto di motivazione. La stazione appaltante ha l’obbligo di aprire il procedimento di revisione, estendendolo al periodo di esecuzione avviato con il precedente, illegittimo, aggiudicatario.
Il Fatto
La società ricorrente, subentrata dal 1° novembre 2023 nel contratto di servizio integrato energia in qualità di nuova aggiudicataria a seguito dell’art. 122 c.p.a., aveva chiesto all’ENEA la revisione annuale dei prezzi con decorrenza dalla stipula dell’originario ordinativo principale sottoscritto con il precedente fornitore. L’Agenzia ha respinto integralmente l’istanza, escludendo qualsiasi adeguamento ISTAT per il periodo anteriore all’attivazione del nuovo ordinativo e del nuovo CIG derivato. La ricorrente ha impugnato il diniego e la connessa comunicazione del nuovo CIG, chiedendo la condanna dell’Amministrazione a rideterminarsi ai sensi del punto 8.1 del Capitolato Tecnico.
In primo grado il TAR aveva dichiarato il difetto di giurisdizione del Giudice amministrativo. Il Consiglio di Stato, con sentenza n. 489 del 2025, ha annullato la pronuncia con rinvio ai sensi dell’art. 105 c.p.a., ravvisando la giurisdizione esclusiva in ragione del richiamo all’art. 115 del d.lgs. n. 163/2006. Il giudizio è stato ritualmente riassunto davanti al TAR.
La Motivazione della Corte
Il Collegio esamina dapprima il primo motivo, incentrato sulla pretesa continuità tra il contratto originario e quello stipulato con il subentrato. La tesi è infondata: il rapporto negoziale con la ricorrente è nuovo, come dimostrano la durata autonoma della convenzione, l’emissione di un nuovo ordinativo principale di fornitura e di un nuovo ordine diretto di acquisto per il periodo residuo. Tra i due rapporti si è determinata una netta cesura, in continuità con l’orientamento dell’Adunanza Plenaria n. 9 del 2025 e di Cons. Stato n. 9770 del 2025, che distinguono il subentro dalla successione nel contratto.
Tale cesura, tuttavia, non priva di rilievo l’art. 8.1 del capitolato tecnico. Il richiamo a questa disposizione e all’art. 115 del d.lgs. n. 163/2006 è già stato valorizzato dal Consiglio di Stato, tra le parti, ai fini della giurisdizione. La ricorrente è a tutti gli effetti aggiudicataria del servizio posto a gara sulla base di quel capitolato, il cui rispetto vincola le parti: la revisione deve quindi tenere conto anche del periodo pregresso, durante il quale i prezzi offerti in gara sono stati esposti all’erosione inflazionistica.
Il secondo e il terzo motivo sono fondati. L’art. 115 del d.lgs. n. 163/2006 impone la clausola di revisione e il procedimento istruttorio da osservare. Il diniego di ENEA, limitato a escludere i periodi in cui il servizio era reso da altri, non considera che i prezzi dell’affidatario possono essere divenuti inadeguati fin dall’avvio del nuovo rapporto, così frustrando la funzione remunerativa della revisione, come chiarita dall’Adunanza Plenaria n. 14 del 2021.
Il vizio attiene alla carenza di motivazione, non alla spettanza o alla misura del compenso: la stazione appaltante avrebbe dovuto condurre la specifica istruttoria per verificare se ed in che misura riconoscere la revisione nei limiti della prova offerta, secondo i criteri indicati da Cons. Stato n. 1013 e n. 1014 del 2025, che richiedono un’analitica indagine sull’equilibrio contrattuale e sull’alea concordata. Il ricorso è pertanto accolto e il provvedimento annullato; ENEA deve aprire il procedimento di revisione entro trenta giorni dalla pubblicazione, tenendo conto dei fattori originatisi fin dall’avvio dell’esecuzione con il primo aggiudicatario. Spese compensate.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.