Permesso di costruire nei lotti liberi: la disciplina del piano attuativo originario prevale sull’attuazione diretta (TAR Basilicata n. 586 del 23.12.2025)
Principi di diritto (Massima)
La previsione di un regolamento urbanistico che consente nuove costruzioni “esclusivamente nei lotti liberi, secondo la disciplina di PRG o di piano attuativo, che ha originato il Tessuto” non attribuisce un’inedita facoltà edificatoria, ma richiama integralmente la disciplina del piano attuativo originario, ivi compresa la modalità di attuazione di iniziativa pubblica. La scadenza dell’efficacia decennale del piano attuativo non comporta l’automatica edificabilità diretta delle aree, poiché, ai sensi dell’art. 17, comma 1, L. n. 1150/1942, restano ferme a tempo indeterminato le prescrizioni di zona, tra cui la modalità attuativa. Il silenzio assenso sul permesso di costruire, ex art. 20, comma 8, DPR n. 380/2001, non si forma quando mancano le condizioni sostanziali per il rilascio del titolo, non potendosi ottenere per silentium ciò che non sarebbe possibile con un provvedimento espresso.
Il Fatto
La ricorrente, proprietaria di terreni ricadenti nel Tessuto 10a del Regolamento Urbanistico del Comune di Matera, chiedeva il rilascio del permesso di costruire per la realizzazione di un impianto sportivo. L’Amministrazione, con nota dell’8.11.2024, comunicava l’impossibilità di esaminare l’istanza, ritenendo l’area assoggettata alla disciplina del Comparto F del PAIP, che prevede l’attuazione di iniziativa pubblica tramite esproprio.
Avverso tale diniego la ricorrente proponeva ricorso, deducendo l’errata interpretazione dell’art. 48 delle NTA, l’eccesso di potere per difetto di istruttoria e, in via subordinata, l’illegittimità delle previsioni regolamentari che escludono l’attuazione diretta. In via ulteriormente subordinata, chiedeva l’accertamento dell’intervenuta formazione del silenzio assenso sull’istanza.
La Motivazione della Corte
Il TAR Basilicata ha respinto il ricorso, condividendo la ricostruzione dell’Amministrazione. La nota 5 in calce all’art. 48 delle NTA, che consente nuove costruzioni nei lotti liberi “secondo la disciplina di PRG o di piano attuativo, che ha originato il Tessuto”, deve essere interpretata come rinvio alla disciplina del PAIP del 1985, il cui art. 3 prevede l’esproprio delle aree come presupposto per la concessione dei lotti. Il richiamo alla disciplina del piano attuativo originario non può, quindi, essere inteso come riconoscimento di un’autonoma possibilità edificatoria.
Quanto alla dedotta decadenza del PAIP, il Collegio ha richiamato l’art. 17, comma 1, L. n. 1150/1942, il quale stabilisce che, decorso il termine di efficacia del piano, restano ferme a tempo indeterminato le prescrizioni di zona. Tale clausola, nel caso di specie, implica la sopravvivenza della prescrizione che impone l’iniziativa pubblica, non essendo intervenuta una nuova pianificazione.
Il Collegio ha, inoltre, escluso il dedotto difetto di istruttoria, poiché dalla documentazione versata in giudizio è emerso che il Tessuto 10a è totalmente inattuato e privo di opere di urbanizzazione. La circostanza che altri comparti del PAIP siano completati non assume rilievo, atteso che le aree in questione non possono essere considerate intercluse. La verifica sullo stato di urbanizzazione del contesto richiesta dall’art. 47 delle NTA costituisce, pertanto, un passaggio istruttorio legittimamente compiuto dall’Amministrazione.
Infine, la Corte ha respinto la domanda di accertamento del silenzio assenso, richiamando il prevalente orientamento giurisprudenziale secondo cui tale istituto richiede la sussistenza dei presupposti sostanziali per il rilascio del titolo. La mancanza di un piano attuativo efficace e la necessità di opere di urbanizzazione da realizzare tramite iniziativa pubblica impediscono la formazione del silenzio assenso, non potendo l’inerzia dell’Amministrazione produrre un effetto che l’azione espressa non avrebbe potuto determinare.
Potrebbero interessarti anche
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.