Domanda per altro lotto non sanabile con soccorso istruttorio (TAR Lazio n. 2470 del 09.02.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il soccorso istruttorio disciplinato dall’art. 101, comma 1, d. lgs. n. 36/2023 opera entro limiti rigorosi. Esso consente di integrare la documentazione amministrativa trasmessa con la domanda di partecipazione e di sanare omissioni, inesattezze o irregolarità della domanda medesima, ma non di sostituire una manifestazione di volontà espressa dal concorrente. Quando il consorziato trasmette la domanda riferita in modo inequivoco a un lotto diverso da quello oggetto di gara, con indicazione del numero, dell’oggetto e del relativo CIG, non si configura una carenza o un’irregolarità sanabile: la domanda esprime una volontà negoziale diversa da quella necessaria. Non operano in senso contrario né il principio del risultato, che va coniugato con i principi di legalità, trasparenza e concorrenza, né il principio di autoresponsabilità, che impone al concorrente di rispondere delle conseguenze delle dichiarazioni consapevolmente rese.
Il Fatto
Una società consortile impugna davanti al TAR Lazio l’esclusione dal lotto 3 di una procedura di gara indetta da un Comune per il servizio di manutenzione del verde pubblico e scolastico. L’esclusione è motivata dal fatto che la consorziata esecutrice ha trasmesso il modulo di domanda di partecipazione, il modulo dichiarazioni integrative, la dichiarazione sull’assenza di vincoli e il patto di integrità riferiti al lotto 2, anziché al lotto 3 oggetto dell’offerta.
La ricorrente impugna il provvedimento di esclusione, il verbale di apertura della documentazione amministrativa e la nota con cui l’amministrazione ha confermato l’esclusione in sede di autotutela, chiedendo anche la declaratoria di inefficacia del contratto eventualmente stipulato e il subentro. Il Comune di Marino resiste chiedendo la reiezione.
La Motivazione della Corte
Il Collegio muove dalla lex specialis. L’art. 20 del disciplinare impone, per la partecipazione dei consorzi stabili, che la domanda sia prodotta e sottoscritta digitalmente tanto dal consorzio quanto da ciascun consorziato per cui il consorzio concorre. La clausola non è stata impugnata e trova applicazione. Cade, pertanto, la tesi della superfluità di tale adempimento.
Passando al profilo centrale, il Tribunale rileva che il consorziato ha chiesto di partecipare alla gara per il lotto 2, diverso da quello per cui intendeva concorrere. La domanda individua il lotto con numero, oggetto e CIG, riferiti al lotto 2. Il disciplinare prevedeva, per ciascun lotto, CIG, localizzazione e importo differenti. Non ricorre, quindi, alcuna lacuna o carenza documentale.
Il Collegio distingue due ambiti del soccorso istruttorio: quello integrativo o completivo della lettera a) e quello sanante della lettera b) dell’art. 101 d. lgs. n. 36/2023. Il primo recupera carenze quantitative della documentazione amministrativa; il secondo rimuove omissioni, inesattezze o irregolarità, con il limite dell’irrecuperabilità dei documenti di incerta imputazione soggettiva. Nessuna delle due fattispecie è ravvisabile.
La domanda di partecipazione, osserva il Tribunale, è l’unico documento espressivo della volontà di assoggettarsi ai vincoli del codice e della lex specialis. L’operazione auspicata dalla ricorrente non sana un vizio, ma sostituisce una manifestazione di volontà con un’altra, esito non consentito. Né rileva il principio del risultato, che deve operare nel rispetto della legalità e della par condicio.
Il Collegio esamina anche la sentenza Cons. Stato n. 5045/2024, invocata in udienza, che aveva ammesso il soccorso in un caso di errata intestazione del lotto. La distingue per due ragioni: quella fattispecie era regolata dall’art. 83, comma 9, d. lgs. n. 50/2016; e l’errata indicazione riguardava la sola intestazione, non l’oggetto della domanda e il relativo CIG. Il riferimento all’errore civilisticamente riconoscibile non convince, perché alla domanda di partecipazione si applica il criterio letterale dell’art. 1362 cod. civ. e valgono i principi di autoresponsabilità e parità di trattamento. Il ricorso è respinto, con condanna alle spese.
Nota della Redazione
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