L’occupazione sine titulo è illecito permanente: il giudice dell’ottemperanza ordina la restituzione e condanna al risarcimento (TAR Puglia n. 651 del 28.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
L’occupazione sine titulo di un suolo privato, successiva all’annullamento degli atti ablativi, costituisce un illecito permanente che perdura fino alla restituzione del bene o alla sua legittima acquisizione. Ne consegue che, in sede di giudizio di ottemperanza, il giudice può ordinare all’Amministrazione la restituzione delle aree e condannarla al risarcimento del danno da mancato godimento e da deterioramento maturato successivamente al giudicato. Tale risarcimento non costituisce domanda nuova, ma sviluppo naturale del danno già accertato, sicché non è soggetto a prescrizione fino alla cessazione dell’illecito e va quantificato applicando i criteri già fissati nella sentenza da eseguire, senza necessità di una nuova istruttoria tecnica.
Il Fatto
Gli eredi della proprietaria di alcuni terreni hanno proposto ricorso per l’ottemperanza della sentenza con cui il TAR aveva dichiarato l’illiceità dell’occupazione delle aree, disposta d’urgenza dal Comune negli anni Novanta nell’ambito di una procedura espropriativa poi annullata, e aveva condannato l’Amministrazione alla restituzione dei suoli, previa riduzione in pristino, nonché al risarcimento dei danni.
I ricorrenti hanno dedotto che il Comune aveva dato solo parziale esecuzione al giudicato, pagando le somme liquidate fino al 2014 ma omettendo la restituzione materiale dei terreni, ancora nella disponibilità dell’ente. Hanno chiesto quindi la restituzione delle aree, la condanna al risarcimento del danno maturato dopo la pronuncia, con applicazione di misure coercitive e nomina di un commissario ad acta. Il Comune ha eccepito l’inammissibilità delle domande risarcitorie, ritenute estranee al giudizio di ottemperanza, la prescrizione delle pretese e la mancanza di prova del danno ulteriore.
La Motivazione della Corte
Il TAR ha accolto il ricorso, rilevando che la sentenza da eseguire aveva individuato nella restituzione dei terreni il rimedio principale per la reintegrazione della situazione giuridica lesa e nel risarcimento una conseguenza destinata a cessare solo con la consegna effettiva del bene. Da tale assetto discende che l’Amministrazione, dopo un prolungato lasso di tempo dalla formazione del giudicato senza aver restituito i suoli, non dispone più di un ventaglio indifferenziato di opzioni ed è vincolata all’attuazione del comando restitutorio, non potendo procrastinare la scelta di un’eventuale acquisizione autoritativa.
Ha respinto l’eccezione di inammissibilità delle domande risarcitorie ulteriori: il risarcimento richiesto non è una pretesa nuova ma lo sviluppo naturale del danno già accertato, che continua a prodursi finché perdura l’occupazione sine titulo quale conseguenza immediata dell’inadempimento dell’obbligo restitutorio. L’intervento del giudice dell’ottemperanza non introduce una nuova cognizione ma rende effettivo il comando contenuto nel giudicato, determinandone le modalità esecutive anche sotto il profilo economico.
Il TAR ha ritenuto infondata anche l’eccezione di prescrizione, in quanto il termine non decorre fintantoché l’illecito permanente perdura. Essendo pacifico che i terreni non siano mai stati restituiti, non può dirsi iniziato alcun decorso prescrizionale per il danno maturato successivamente al giudicato.
Quanto alla prova del danno, il Collegio ha escluso la necessità di una nuova istruttoria tecnica: i criteri di liquidazione fissati nella sentenza n. 1574 del 2012, basati sul valore di mercato rivalutato anno per anno con applicazione del tasso di interesse legale, conservano piena validità per il periodo successivo, attesa l’invariata situazione fattuale e la prosecuzione dell’illecito.
Il TAR ha quindi ordinato la restituzione materiale dei terreni entro 60 giorni, con immissione in possesso e verbale di riconsegna, condannando il Comune al pagamento del risarcimento per il periodo dal 2014 alla consegna effettiva. Ha inoltre fissato una penalità di mora di euro 100 per ogni giorno di ritardo fino a euro 6.000, nominando sin d’ora un commissario ad acta nella persona del Segretario comunale, da insediarsi decorso infruttuosamente il termine complessivo di 120 giorni dalla notifica della sentenza.
Nota della Redazione
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