Istruttoria su silenzio del Comune in procedura espropriativa per stazione radio base (TAR Puglia n. 300 del 11.03.2026)
Principi di diritto (Massima)
In materia di procedimenti di apposizione del vincolo preordinato all’espropriazione e di imposizione di servitù per la realizzazione di infrastrutture di comunicazione elettronica, il giudice amministrativo, ove il privato abbia puntualmente assolto alle richieste di integrazione documentale, può disporre un’istruttoria volta ad accertare le ragioni che ostano alla conclusione del procedimento. L’ingiustificato silenzio dell’amministrazione, perdurante dopo l’istanza di conclusione del procedimento ex art. 2 della legge n. 241/1990, può integrare gli estremi del reato di cui all’art. 328 cod. pen. e configurare profili di responsabilità erariale, anche con riferimento alle spese di lite in caso di soccombenza.
Il Fatto
La società ricorrente, operante nel settore delle infrastrutture per telecomunicazioni, aveva presentato al Comune di Barletta un’istanza, protocollata il 14/12/2023, volta all’apposizione del vincolo preordinato all’espropriazione del diritto di superficie su un’area destinata all’installazione di una stazione radio base, nonché all’imposizione di servitù sulle aree di accesso e su quelle interessate dai cavidotti, ai sensi degli artt. 52 e 53 del d.lgs. n. 259/2003 e dell’art. 44 del d.P.R. n. 327/2001.
A seguito del silenzio serbato dall’amministrazione, la società aveva proposto istanza di conclusione del procedimento il 09/07/2025, senza esito. Ha quindi adito il TAR Puglia per l’accertamento dell’obbligo di provvedere. Il Comune si è costituito in giudizio, mentre il controinteressato non si è costituito.
La Motivazione della Corte
Il TAR, nella camera di consiglio del 18/02/2026, ha ritenuto necessario, ai fini del decidere, acquisire una dettagliata relazione dal Dirigente dell’Ufficio espropri dell’Ente. L’incombente è volto a far emergere le ragioni che ostano alla conclusione del procedimento, pur a fronte delle plurime richieste di integrazione documentale che la ricorrente ha dichiarato di aver assolto. In alternativa, l’amministrazione è chiamata a rappresentare eventuali specifiche e concrete proposte di delocalizzazione dell’impianto, come allegate dal difensore del Comune in sede di discussione orale.
Il Collegio ha evidenziato che l’assenza di un puntuale e tempestivo riscontro all’istanza potrebbe configurare la fattispecie di cui all’art. 328 cod. pen., relativa al rifiuto di atti d’ufficio, nonché profili di responsabilità erariale per le conseguenze economiche derivanti dall’eventuale soccombenza dell’ente, con particolare riferimento alle spese di lite.
L’ordinanza onera il Dirigente dell’Ufficio Espropri del deposito della relazione entro il 15/04/2026 e rinvia l’esame della controversia all’udienza camerale del 06/05/2026, disponendo altresì la comunicazione dell’incombente al medesimo Dirigente. La pronuncia si configura come un atto interlocutorio volto a garantire la completezza del quadro conoscitivo prima della decisione sul ricorso avverso il silenzio.
Nota della Redazione
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