Revisione, prove nuove non decisive se riguardano fase successiva al reato (Cass. pen. Sez. VI n. 5025 del 07.02.2025)
Principi di diritto (Massima)
In tema di revisione, anche nella fase rescindente è richiesta una delibazione non superficiale, sia pure sommaria, degli elementi addotti per capovolgere la precedente statuizione di colpevolezza. Tale sindacato ricomprende il controllo preliminare sulla presenza di profili di non persuasività e di incongruenza, rilevabili in astratto, oltre che di non decisività delle allegazioni. Non integra il requisito della decisività la prova nuova che attesti la partecipazione di ulteriori soggetti a una fase distinta e successiva rispetto a quella esecutiva del reato, ove la condanna si fondi sul riconoscimento operato dal teste oculare e non vi sia incompatibilità logica tra i due dati.
Il Fatto
La Corte di appello di Ancona, in sede di rinvio a seguito dell’annullamento disposto dalla Cass. Sez. II n. 918 del 28/11/2023, dichiarava inammissibile l’istanza di revisione proposta da due condannati per rapina avverso la sentenza di condanna divenuta irrevocabile.
I ricorrenti deducevano l’emergere, dopo il passaggio in giudicato, di prove nuove: sei impronte papillari rilevate su una bottiglia di plastica e su una confezione di dolci, rinvenute insieme all’autovettura utilizzata per la rapina e poi data alle fiamme. Secondo la consulenza tecnica di parte, tali impronte appartenevano a soggetti diversi dai condannati e, presumibilmente, ad almeno tre persone distinte. Sulla bottiglia era inoltre stato individuato un profilo genotipico complesso, utile alla comparazione con le banche dati. I ricorrenti censuravano la sentenza di rinvio per illogicità, avendo la Corte territoriale escluso rilievo al nuovo dato probatorio e omesso di disporre la perizia richiesta.
La Motivazione della Corte
La Cassazione ha ritenuto il ricorso manifestamente infondato, muovendo dal principio per cui anche nella fase rescindente è necessaria una delibazione non superficiale delle allegazioni. Il sindacato ricomprende il controllo preliminare sulla non persuasività e sulla non decisività delle prove addotte a fondamento dell’impugnazione straordinaria, come affermato da Sez. V n. 1969 del 20/11/2020, dep. 2021, Rv. 280405.
La sentenza impugnata si è attenuta a tale regola, spiegando perché l’individuazione di ulteriori soggetti coinvolti non fosse dirimente. La responsabilità dei condannati si fonda sul riconoscimento effettuato dal teste oculare, che ha riferito della presenza di quattro persone direttamente coinvolte nella rapina. Le nuove impronte e i profili genetici attengono, invece, a una fase successiva rispetto all’esecuzione del fatto.
La Corte territoriale ha precisato che gli oggetti su cui sono state rilevate le impronte sono stati rinvenuti dopo il ritrovamento dell’autovettura data alle fiamme. La bottiglia, contenente residui di liquido infiammabile, si trovava nelle immediate adiacenze del veicolo; la confezione di dolci all’interno dell’abitacolo. Da qui la conclusione, immune da censure, che le prove nuove sarebbero state idonee a dimostrare solo la partecipazione di soggetti diversi alla fase culminata con l’incendio, senza sovvertire il quadro probatorio della condanna.
Né vale il principio della valutazione unitaria e globale delle prove, secondo cui il rapporto tra prove pregresse e novum va espresso in termini di riconsiderazione, valorizzando la funzione dinamica del giudizio probatorio (Sez. V n. 7217 dell’11/12/2018, dep. 2019, Rv. 275619). Le difese fondano la pretesa decisività su un sillogismo indimostrato: che i soggetti partecipi dell’incendio coincidano necessariamente con gli autori della rapina. Si tratta di un presupposto ipotetico, correttamente disatteso, poiché non vi è incompatibilità logica tra la commissione del reato da parte di un certo numero di persone e la partecipazione di altri a una fase distinta e successiva.
I ricorsi sono stati pertanto dichiarati inammissibili, con condanna dei ricorrenti alle spese processuali e al pagamento di euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle ammende.
Nota della Redazione
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