Revisione straordinaria e sospensione: obbligo di motivazione sulle riparazioni del parabrezza (TAR Liguria n. 287 del 13.03.2025)
Principi di diritto (Massima)
Il potere di disporre la revisione straordinaria ai sensi dell’art. 80, quinto comma, cod. strada è connotato da ampia discrezionalità e trova giustificazione nel riscontro di lesioni del veicolo potenzialmente pericolose, dovendo l’intestatario dimostrare la persistenza dei requisiti di sicurezza mediante la documentazione delle riparazioni e l’esito positivo della revisione periodica. Non è invece sufficiente, a sostenere la sospensione della revisione, la laconica dicitura del difetto riscontrato, quando la parte abbia allegato l’avvenuta riparazione a regola d’arte e la pregressa ammissione del veicolo alla circolazione: in tal caso l’amministrazione è tenuta a un onere di motivazione aggiuntivo, dovendo verificare e argomentare l’inidoneità delle riparazioni a ripristinare le condizioni di sicurezza. La mancata congrua motivazione della sospensione non integra però, di per sé, l’elemento soggettivo della colpa, ove il provvedimento rifletta un approccio prudenziale scusabile alla luce del superiore interesse pubblico alla sicurezza dei passeggeri e della circolazione.
Il Fatto
Una società di noleggio di autobus e minibus ha impugnato il provvedimento con cui il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, all’esito di segnalazione della Polizia Stradale, ha disposto la revisione straordinaria di un veicolo a motivo di lesioni al parabrezza, nonché il successivo certificato che ha sospeso la revisione per la medesima ragione.
La ricorrente ha sostenuto che si trattava di piccole scheggiature esterne al campo visivo del conducente, ai margini del parabrezza, già riparate a regola d’arte da ditte specializzate con sistemi certificati e documentate con fatture; ha inoltre allegato che il veicolo aveva superato la revisione periodica in epoca recente. Ha quindi chiesto l’annullamento degli atti e il risarcimento dei danni da illegittimo fermo del mezzo. Si sono costituiti il Ministero e l’Ufficio provinciale della Motorizzazione, chiedendo il rigetto.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha accolto solo in parte il ricorso, distinguendo nettamente i due provvedimenti impugnati. Quanto alla revisione straordinaria, il giudice ha rilevato che essa era stata originata dal riscontro di due lesioni sul parabrezza in occasione di due controlli della Polizia Stradale. In occasione del primo la documentazione sulle riparazioni non era stata esibita; nel secondo erano emersi sulla carta di circolazione tagliandi di revisione con esito “RIPETERE”, mentre mancava il tagliando della revisione regolare.
Su questa base il TAR ha ritenuto la richiesta di revisione, prevista dall’art. 80, quinto comma, cod. strada, più che giustificata. Il potere è connotato da ampia discrezionalità. In presenza di lesioni obiettivamente potenzialmente pericolose, era onere della ricorrente dimostrare la persistenza dei requisiti di sicurezza producendo agli agenti le fatture di riparazione e l’esito positivo della revisione più recente, da comprovarsi con l’apposito tagliando riportante il codice antifalsificazione, apposto sulla carta di circolazione proprio per la speditezza dei controlli.
Fondato è invece il ricorso avverso il certificato di sospensione, per difetto di istruttoria e di motivazione. Il certificato si è limitato alla laconica dicitura “parabrezza lesionato”, senza verificare né argomentare circa l’inidoneità delle riparazioni effettuate a ripristinare le condizioni di sicurezza stradale. La ricorrente aveva dimostrato che le scheggiature risalivano agli anni 2016 e 2018 ed erano già state riparate da ditte specializzate, e che in passato il Ministero non le aveva mai ritenute ostative al rilascio del certificato di revisione annuale, l’ultimo dei quali con efficacia fino all’anno successivo. Ciò imponeva all’amministrazione un onere di motivazione aggiuntivo.
Quanto alla domanda risarcitoria, il Collegio l’ha ritenuta infondata per difetto dell’elemento soggettivo della colpa. L’allegato al D.M. 19 maggio 2017, n. 214 contiene un elenco solo esemplificativo delle possibili carenze e difetti riscontrabili in sede di controllo tecnico. La collocazione delle lesioni all’esterno dell’area di visibilità del conducente non esaurisce i profili di potenziale pericolosità, potendo l’incolumità dei passeggeri essere messa a rischio anche da un improvviso cedimento del parabrezza sotto la pressione dell’aria. La disposta sospensione, ancorché non congruamente motivata, è apparsa frutto di un approccio eccessivamente prudenziale, senz’altro scusabile alla luce del superiore interesse pubblico alla sicurezza. Il TAR ha quindi annullato il solo certificato del 29.4.2024 e compensato integralmente le spese per soccombenza reciproca.
Nota della Redazione
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