Studio odontoiatrico e autorizzazione sanitaria: decisiva la natura della prestazione (TAR Liguria n. 288 del 13.03.2025)

Principi di diritto (Massima)
L’autorizzazione sanitaria per gli studi odontoiatrici prevista dall’art. 8-ter, comma 2, d.lgs. n. 502/1992 e recepita dalla legislazione regionale è subordinata esclusivamente alla natura della prestazione erogata, e prescinde dalla forma organizzativa assunta dalla struttura, sia essa studio individuale, gabinetto o società. Il discrimine è costituito dall’erogazione di prestazioni di chirurgia ambulatoriale ovvero di procedure diagnostiche e terapeutiche di particolare complessità o che comportino un rischio per la sicurezza del paziente. Nel disposto normativo la particella “ovvero” ha valenza disgiuntiva e non esplicativa, dovendosi escludere che le prestazioni di chirurgia ambulatoriale debbano essere ulteriormente qualificate come complesse. Integra pertanto prestazione di chirurgia ambulatoriale, soggetta a preventiva autorizzazione, l’intervento di devitalizzazione eseguito in ambulatorio.

Il Fatto

Una società attiva nel settore odontoiatrico, il cui legale rappresentante è medico odontoiatra iscritto all’Ordine, presentava al Comune di Genova istanza di autorizzazione per l’esercizio di ambulatorio odontoiatrico ai sensi dell’art. 5 della L.R. n. 9/2017. Nelle more del procedimento, due sopralluoghi del Comando Carabinieri per la Tutela della Salute – N.A.S. contestavano l’esercizio dell’attività in assenza della prescritta autorizzazione, richiamando l’art. 17, comma 1, lett. a), L.R. n. 9/2017.

Il Comune emanava quindi un provvedimento di diffida a non proseguire l’attività di ambulatorio odontoiatrico gestito senza autorizzazione. La società impugnava l’atto davanti al TAR Liguria, deducendo tre motivi: difetto dei presupposti, difetto di istruttoria e di motivazione, violazione dell’art. 7 della legge n. 241/1990 per mancata comunicazione di avvio del procedimento. La domanda cautelare era rigettata.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ricostruisce il quadro normativo muovendo dall’art. 8-ter, commi 2 e 4, d.lgs. n. 502/1992, che richiede l’autorizzazione per gli studi odontoiatrici attrezzati per erogare prestazioni di chirurgia ambulatoriale o procedure diagnostiche e terapeutiche di particolare complessità o che comportino un rischio per la sicurezza del paziente. Nella Regione Liguria la L.R. n. 9/2017 ha demandato alla Giunta l’individuazione delle tipologie strutturali soggette ad autorizzazione, provvedendovi con la D.G.R. 16 novembre 2018, n. 944, che annovera espressamente gli ambulatori odontoiatrici ove siano erogate, tra le altre, prestazioni di “chirurgia orale”.

Da qui il principio centrale: il parametro individuato dal legislatore statale e regionale è legato soltanto alla natura della prestazione resa in forma ambulatoriale e prescinde dalla forma organizzativa della struttura, anche quando l’attività sia condotta in forma individuale, di studio o gabinetto odontoiatrico. La difesa della società, che fondava l’argomentazione sulla distinzione tra studio e ambulatorio e sul livello di complessità delle prestazioni, non risulta pertanto condivisibile.

Il Collegio si sofferma sull’interpretazione della particella “ovvero”, attribuendole valenza disgiuntiva anziché esplicativa. Le prestazioni di chirurgia ambulatoriale sono di natura invasiva e comportano sempre un rischio, anche soltanto infettivo, per la sicurezza del paziente: non è dunque necessario un ulteriore accertamento sulla loro particolare complessità.

Venendo al caso concreto, i due verbali dei N.A.S. attestavano che erano in corso, rispettivamente, un’otturazione e una devitalizzazione. Il Collegio ritiene discutibile che l’otturazione integri propriamente attività chirurgica del cavo orale, pur trattandosi di attività terapeutica con un certo rischio infettivo; non dubita invece che la devitalizzazione costituisca intervento di chirurgia ambulatoriale. Essa esorbita dall’oggetto della richiesta autorizzazione e postula, ex art. 2, comma 1, lett. e), L.R. n. 9/2017, il preventivo rilascio dell’autorizzazione sanitaria, all’esito della verifica dei requisiti tecnici e strutturali fissati dalla D.G.R. n. 944/2018.

Il ricorso è pertanto rigettato. La complessità e la novità della questione giustificano la compensazione integrale delle spese di giudizio.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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