Payback dispositivi medici: attività regionale vincolata e giurisdizione del giudice ordinario (TAR Lazio n. 11531 del 24.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
I provvedimenti regionali che, ai sensi dell’art. 9-ter, comma 9-bis, del d.l. n. 78/2015, danno attuazione al ripiano del superamento del tetto di spesa dei dispositivi medici costituiscono espressione di attività meramente vincolata, priva di qualsivoglia margine di discrezionalità, anche tecnica. Tale attività non implica una spendita di potere autoritativo, limitandosi a recepire dati contabili già certificati a livello statale e ad applicare percentuali fissate ex lege. Ne consegue che le relative controversie, involgenti un diritto soggettivo a contenuto patrimoniale, appartengono alla giurisdizione del giudice ordinario, non già del giudice amministrativo. Restano invece devolute a quest’ultimo le impugnazioni avverso gli atti statali generali presupposti, ove ne sia dedotta l’illegittimità propria.
Il Fatto
Una società fornitrice di dispositivi medici ha impugnato dinanzi al TAR Lazio i provvedimenti con cui la Regione Puglia aveva ripartito tra le aziende fornitrici il c.d. payback per gli anni dal 2015 al 2018, nonché gli atti statali presupposti, tra cui il decreto ministeriale del 6 luglio 2022 di certificazione del superamento del tetto di spesa e le linee guida del 6 ottobre 2022. La ricorrente ha dedotto plurimi vizi di legittimità, lesione dell’affidamento e violazione di principi costituzionali ed eurounitari, chiedendo altresì la rimessione alla Corte costituzionale e il rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha proceduto a una sintetica ricostruzione del quadro normativo del c.d. payback dei dispositivi medici, evidenziando come, già dall’entrata in vigore dell’art. 9-ter del d.l. n. 78/2015, il meccanismo di ripiano fosse sostanzialmente noto alle imprese del settore, essendo predeterminate sia le quote a loro carico sia la misura del concorso, pari all’incidenza del proprio fatturato sulla spesa complessiva del Servizio sanitario regionale. Sul punto, il TAR ha richiamato la sentenza della Corte costituzionale n. 140 del 2024, che ha escluso profili di illegittimità costituzionale con riguardo alla lesione dell’art. 41 Cost. e ai principi di irretroattività e affidamento.
Quanto alle censure di illegittimità propria degli atti statali, il TAR le ha respinte, osservando che la fissazione tardiva del tetto regionale non integrava violazione dell’affidamento, atteso che la misura del tetto nazionale (pari al 4,4% del fabbisogno sanitario standard) era già nota alle imprese fin dal 2015, sicché esse avrebbero dovuto conformare la propria azione a tale parametro. Il meccanismo del payback, inoltre, è stato ritenuto estraneo alle procedure di evidenza pubblica, operando ab externo sulla sfera patrimoniale dei fornitori senza alterare l’esito delle gare.
Con riferimento ai provvedimenti regionali di ripiano, il TAR ne ha dichiarato il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo, ravvisando la giurisdizione del giudice ordinario. La regione, infatti, si limita a verificare la documentazione contabile, definire l’elenco delle aziende fornitrici e applicare le percentuali già stabilite dalla legge, senza alcun margine di apprezzamento. L’attività è stata qualificata come meramente tecnico-contabile e riepilogativa, con conseguente instaurazione di un rapporto obbligatorio tra amministrazione e impresa, tutelabile dinanzi al giudice ordinario secondo il criterio del petitum sostanziale.
Il Collegio ha infine esteso tale conclusione anche ai provvedimenti di rideterminazione della quota in applicazione della riduzione al 48%, adottati in ottemperanza alla sentenza della Corte costituzionale n. 139 del 2024, trattandosi di attività meramente matematica. Ha pertanto rigettato il ricorso avverso gli atti generali, dichiarato inammissibili le domande relative ai provvedimenti regionali e compensato le spese di lite, con possibilità di riassunzione dinanzi al giudice ordinario ai sensi dell’art. 11 c.p.a.
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Nota della Redazione
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