Revoca dell’abilitazione Entratel per la mancata conservazione della documentazione (TAR Puglia, n. 961 del 05.08.2026)

Principi di diritto (Massima)
L’art. 3, comma 4, del d.P.R. n. 322/1998 consente la revoca dell’abilitazione alla trasmissione telematica delle dichiarazioni non solo per le ipotesi di omessa o tardiva trasmissione, ma anche per le irregolarità commesse nella fase di predisposizione della dichiarazione, quando queste rendano la stessa inattendibile. La trasmissione di documenti all’Amministrazione finanziaria deve avvenire tramite i canali ufficiali e certificati; l’utilizzo di servizi di trasferimento file privati non accreditati comporta l’imputabilità al professionista del mancato recapito. La valutazione della condotta del professionista ai fini della revoca dell’abilitazione deve essere complessiva e non atomistica, tenendo conto anche della reiterazione delle violazioni e dell’affidabilità del soggetto.

Il Fatto

Un commercialista impugnava il provvedimento con cui l’Agenzia delle Entrate aveva disposto la revoca dell’abilitazione al servizio telematico “Entratel” e l’inibizione della facoltà di rilasciare il visto di conformità, a seguito di un processo verbale di constatazione che aveva individuato diverse irregolarità nell’attività professionale: mancata conservazione dei moduli di delega, irregolare tenuta del registro cronologico, mancata conservazione dei documenti d’identità dei deleganti e mancato controllo della regolare tenuta delle scritture contabili delle società assistite.

Il professionista sosteneva di aver inviato la documentazione giustificativa tramite un link della piattaforma WeTransfer e contestava l’illegittimità della revoca dell’abilitazione Entratel, ritenendo che, al più, potesse disporsi solo l’inibizione al visto di conformità. Il TAR aveva respinto l’istanza cautelare, ma il Consiglio di Stato, in appello, aveva sospeso l’esecuzione della revoca, lasciando ferma l’inibizione al rilascio del visto di conformità.

La Motivazione della Corte

I giudici hanno ritenuto infondato il ricorso, esaminando analiticamente i quattro motivi dedotti. Sul primo profilo, relativo all’invio della documentazione, il Collegio ha osservato che la richiesta di chiarimenti era rimasta inevasa e che l’invio tramite WeTransfer non era andato a buon fine, come ammesso dallo stesso professionista, il quale aveva ricevuto avviso che la documentazione non era mai stata “scaricata”. La responsabilità per il mancato recapito è stata imputata al professionista, che si è avvalso di modalità di trasferimento non conformi a quelle ufficiali, mentre l’Agenzia mette a disposizione il servizio gratuito “Consegna documenti e istanze” e un indirizzo PEC abilitato a ricevere file fino a 100 MB.

Quanto alla contestazione sullo svolgimento dei controlli propedeutici al rilascio del visto, il Collegio ha evidenziato che le richieste di chiarimenti erano rimaste non evase e che le verifiche effettuate dall’Agenzia avevano fatto emergere criticità specifiche, tra cui l’annotazione nel registro IVA di fatture emesse in data antecedente alla costituzione delle società e l’indicazione nel quadro VX di una causale di esonero dalla garanzia in assenza delle relative condizioni.

Particolarmente significativa la ricostruzione in ordine alla revoca dell’abilitazione Entratel, che il ricorrente riteneva potesse essere disposta solo per la perdita dei requisiti di onorabilità. Il TAR ha richiamato il dictum del Consiglio di Stato n. 1308 del 2025, secondo cui l’art. 3, comma 4, d.P.R. n. 322/1998 fa riferimento a qualsiasi irregolarità della dichiarazione che assuma rilevanza giuridica con la trasmissione, e non solo alle ipotesi di omessa o tardiva trasmissione. Ha inoltre valorizzato il principio, espresso dal Consiglio di Stato, Sez. VII, n. 803 del 2022, secondo cui la valutazione della condotta del professionista deve essere complessiva.

Infine, il Collegio ha escluso la violazione dell’art. 7 della legge n. 241/1990, poiché la nota del 4 giugno 2025 costituiva un adeguato preavviso di provvedimento negativo, con assegnazione del termine per presentare osservazioni. Le spese di lite sono state poste a carico del ricorrente.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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