Visto per studio: il diniego per mancata dimostrazione di reddito stabile è illegittimo e va riesaminato (TAR Lazio n. 12479 del 08.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
Ai fini del rilascio del visto di ingresso per motivi di studio, la normativa di riferimento richiede che lo studente dimostri la disponibilità di somme di importo non inferiore a quello previsto, e non già la titolarità di una fonte di reddito stabile e continuativa nel Paese di provenienza. Ne consegue che il diniego fondato sulla mera circostanza che le somme disponibili provengano da attività lavorativa svolta nel Paese di origine, e che pertanto non sarebbero più disponibili dopo il trasferimento in Italia, è illegittimo per difetto di istruttoria e di motivazione. L’amministrazione è altresì tenuta a verificare la coerenza del percorso di studi pregresso rispetto a quello per il quale il visto è richiesto, non potendosi limitare a un assertivo giudizio di incoerenza. La sopravvenienza di una circolare ministeriale che fissa il livello di conoscenza della lingua italiana richiesto per i corsi di tipo “foundation year” può costituire un ragionevole parametro per il riesame dell’istanza, ancorché successiva all’adozione del provvedimento impugnato.
Il Fatto
Il ricorrente, cittadino straniero, impugnava il diniego del visto di ingresso per motivi di studio richiesto per l’iscrizione a un corso “foundation year” presso un’università italiana, propedeutico alla successiva immatricolazione alla Facoltà di Medicina. L’autorità consolare aveva negato il visto per tre ragioni: la mancata dimostrazione di un’adeguata condizione socioeconomica, l’incoerenza del percorso di studi e l’insufficiente conoscenza della lingua italiana. Il provvedimento veniva impugnato deducendo violazione di legge ed eccesso di potere per difetto di istruttoria e di motivazione.
La Motivazione della Corte
Il Tribunale ha ritenuto il ricorso fondato, rilevando che la determinazione impugnata era carente sul piano motivazionale e istruttorio con riferimento a tutti i profili di censura.
Quanto alla condizione socioeconomica, il collegio ha osservato che il ricorrente aveva documentato la disponibilità di somme superiori a quelle previste dalla normativa. Il diniego si fondava sulla considerazione che si trattasse di reddito da lavoro svolto nel Paese di provenienza, non più disponibile dopo il trasferimento in Italia. Tale argomentazione, però, non è dirimente, perché la legge richiede la disponibilità delle somme, non già la stabilità della fonte reddituale.
Sul secondo profilo, l’amministrazione non aveva svolto alcuna verifica sulla coerenza tra il percorso di studi in Fisioterapia e Riabilitazione, completato nel Paese di origine, e il corso di laurea in Medicina e Chirurgia cui il ricorrente ambiva ad accedere, limitandosi a un mero assunto privo di支撑o istruttorio.
Quanto alla conoscenza della lingua italiana, il giudice ha evidenziato che il chiarimento sul livello richiesto per i corsi di tipo “foundation year” era intervenuto successivamente all’adozione del provvedimento impugnato con riferimento all’annualità accademica successiva. Tale circolare può comunque costituire un ragionevole parametro per il riesame dell’istanza all’attualità.
Il ricorso è stato pertanto accolto, con annullamento del provvedimento e ordine all’amministrazione di riesaminare l’istanza entro venti giorni dalla comunicazione o notifica della sentenza, tenuto conto della documentazione versata in giudizio. Respinta la domanda di condanna al rilascio del visto, perché il deficit istruttorio e la conseguente necessità di riesercitare il potere ne precludono l’accoglimento ai sensi dell’art. 34, comma 2, c.p.a.. Spese compensate.
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Nota della Redazione
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