Improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza d’interesse: il giudice amministrativo prende atto della rinuncia (TAR Sardegna n. 906 del 08.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
La dichiarazione della parte ricorrente di non avere più interesse alla definizione del giudizio, successiva alla proposizione del ricorso, determina la declaratoria di improcedibilità per sopravvenuto difetto di interesse ai sensi dell’art. 35, comma 1, lett. c), cod. proc. amm. e dell’art. 85, comma 9, cod. proc. amm.. Il giudice amministrativo, in ossequio al principio dispositivo, non può che prendere atto della sopravvenuta carenza di interesse, dichiarando improcedibile il ricorso. La definizione in rito della causa, determinata dalla volontà della parte, giustifica la compensazione delle spese di lite tra le parti.
Il Fatto
La vicenda trae origine da un’ordinanza di demolizione n. 14, emessa dal Comune di Golfo Aranci in data 5 maggio 2020, con la quale è stato ordinato al ricorrente l’abbattimento di un manufatto. Avverso tale provvedimento, il ricorrente ha proposto ricorso dinanzi al TAR Sardegna, chiedendone l’annullamento, deducendone l’illegittimità.
Nel corso del giudizio, con nota depositata in data 25 maggio 2026, il ricorrente ha dichiarato di non avere più interesse alla prosecuzione del giudizio medesimo, chiedendo che il Collegio ne dichiarasse l’improcedibilità per sopravvenuta carenza d’interesse.
La Motivazione della Corte
Il Collegio, preso atto della dichiarazione della parte ricorrente, ha rilevato che la richiesta di declaratoria di improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza d’interesse non possa che essere accolta. L’ordinamento processuale amministrativo, all’art. 35, comma 1, lett. c), cod. proc. amm., prevede che il giudice dichiari improcedibile il ricorso quando, nel corso del giudizio, sopravvenga il difetto di interesse della parte alle sue sorti.
La scelta del ricorrente di non coltivare ulteriormente l’azione, manifestata espressamente, integra la fattispecie della sopravvenuta carenza d’interesse, in quanto la definizione del giudizio non è più in grado di produrre alcuna utilità per la parte istante. In applicazione del principio dispositivo, il giudice non può sostituirsi alla parte nella valutazione della permanenza dell’interesse alla decisione, dovendo limitarsi a prendere atto della sua sopravvenuta mancanza.
La declaratoria di improcedibilità è stata pertanto pronunciata ai sensi dell’art. 35, comma 1, lett. c), cod. proc. amm., in combinato disposto con l’art. 85, comma 9, cod. proc. amm., che disciplina la fattispecie della dichiarazione di non avere più interesse al ricorso.
Quanto alle spese di lite, il Collegio ha ritenuto di disporne l’integrale compensazione tra le parti, in considerazione della definizione in rito della causa, dipendente dalla volontà della parte ricorrente e non dall’esito nel merito della controversia. Tale definizione, non comportando una pronuncia sulla fondatezza delle rispettive pretese, rende equo non porre alcun onere pecuniario a carico di alcuna delle parti.
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Nota della Redazione
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