Revoca dell’accreditamento senza diffida per limite strutturale non regolarizzabile (Cons. Stato n. 8095 del 20.10.2025)

Principi di diritto (Massima)
La diffida preventiva prevista dall’art. 11 legge reg. Lazio n. 4/2003 presuppone violazioni della normativa suscettibili di regolarizzazione senza soluzione di continuità dell’attività sanitaria. Il superamento del limite di posti letto riferito a un presidio autonomo involge la struttura fisica e i suoi requisiti organizzativi: si tratta di difetto non eliminabile nei termini della procedura, sicché la revoca parziale dell’accreditamento può essere adottata senza previa diffida. La Regione resta titolare del potere di verifica e controllo dei requisiti e di rimodulazione dell’accreditamento in base all’oscillazione del fabbisogno locale. Il provvedimento plurimotivato è sorretto anche da un solo motivo legittimo. Il rigetto delle censure di illegittimità determina il rigetto della domanda risarcitoria fondata su quel presupposto.

Il Fatto

La società appellante gestisce nel Comune di Poli una casa di cura privata accreditata, articolata in 120 posti letto di RSA di livello A e 20 posti letto di livello B. Nel 2011, con accordo ratificato dal DCA n. 18/2011, erano stati riconvertiti 13 posti di riabilitazione in 20 posti di RSA, con budget annuo fissato. Le successive richieste di ulteriori riconversioni non venivano accolte dalla Regione.

Con decreto commissariale n. U00085 del 1° marzo 2019 la Regione revocava l’autorizzazione ai 20 posti di livello B, ritenendo che la struttura eccedesse il limite massimo consentito e che le due RSA non fossero realmente autonome, essendo collocate nel medesimo edificio. La società impugnava il decreto davanti al TAR Lazio, chiedendo anche il risarcimento del mancato guadagno. Il primo giudice respingeva ricorso e domanda risarcitoria con sentenza n. 7856 del 14 aprile 2023. Propone appello la società, deducendo tre motivi; la Regione e il Ministero della Salute resistono chiedendo il rigetto.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ricostruisce la vicenda e richiama la società a confermare l’interesse alla decisione, considerata la pendenza ultradecennale; la conferma arriva con dichiarazione del 4 dicembre 2024. Nel merito, il primo motivo censura l’omessa motivazione del TAR sull’illegittimità della revoca per mancata diffida ex art. 11 legge reg. Lazio n. 4/2003, sostenendo che si tratterebbe di violazioni solo strutturali.

Il Consiglio di Stato ritiene che la norma, nel prevedere l’obbligo di diffida prima di esercitare il potere di sospensione e revoca dell’autorizzazione, si riferisca ai casi in cui le violazioni siano effettivamente regolarizzabili senza soluzione di continuità nell’attività stessa, richiamando Cons. Stato, Sez. III, n. 1629/2016. La stessa logica vale per l’art. 16 in caso di perdita dei requisiti per l’accreditamento. L’Amministrazione ha dato avvio a un contraddittorio con la parte privata, all’esito del quale il presidio è risultato effettivamente autonomo, con conseguente applicazione del limite di cui al par. 4.1.1 del DCA 8/2011.

Il Collegio precisa che per presidio, ai sensi del d.P.R. 14 gennaio 1997, si intende la struttura fisica dove si erogano le prestazioni. La configurazione della struttura non è modificabile nei 90 giorni previsti dal meccanismo della diffida: ciò rende inidonea la soluzione proposta dall’appellante. Il TAR, pur senza motivare espressamente sul punto, ha correttamente valorizzato la possibilità di presentare, a modifiche strutturali avvenute, nuova istanza di accreditamento. Il primo motivo è respinto.

Il secondo motivo contesta l’erroneità del presupposto del superamento del fabbisogno, riferito ai soli posti di livello A, e l’omessa motivazione sul punto. Il Collegio osserva che la Regione conserva il potere di verifica e controllo dei requisiti e di rimodulazione dell’accreditamento in base all’oscillazione del fabbisogno locale. Il provvedimento poggia su plurime motivazioni: la sussistenza di una sola è idonea a sorreggerlo, con richiamo all’art. 8-quater d.lgs. n. 502/1992 e al divieto di finanziare prestazioni eccedenti il fabbisogno. La doglianza non è quindi idonea a fondare l’illegittimità.

Il terzo motivo, sul risarcimento, cade di riflesso: il rigetto delle prime censure esclude il presupposto dell’illegittimità del provvedimento. L’appello è infondato e viene respinto, con condanna dell’appellante alle spese in favore della Regione Lazio, liquidate in euro 3.000 oltre accessori, e con compensazione nei confronti del Ministero della salute.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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