Cessata materia del contendere e superamento della sentenza appellata (Cons. Stato n. 8100 del 20.10.2025)
Principi di diritto (Massima)
La cessazione della materia del contendere postula la realizzazione piena dell’interesse sostanziale sotteso all’azione e si distingue dall’improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse, che ricorre quando sopravvenga un assetto ostativo alla realizzazione di quell’interesse. La relativa declaratoria integra una sentenza di merito ai sensi dell’art. 34, comma 5, cod. proc. amm., non una pronuncia di rito ex art. 35, comma 1, lett. c), cod. proc. amm.. Pronunciata in grado di appello, essa non determina il passaggio in giudicato della sentenza impugnata, ma ne comporta il superamento e la sostituzione con la decisione d’appello, idonea ad accertare sul piano sostanziale la nuova situazione giuridica determinata dal fatto sopravvenuto.
Il Fatto
La società appellante aveva impugnato il decreto dirigenziale della Regione Toscana con cui era stata limitata a un solo anno la validità del limite diverso di 4 mg/l per le emissioni di Boro allo scarico in acque superficiali. Il TAR Toscana aveva respinto il ricorso e la società aveva proposto appello.
Nelle more del giudizio la società ha attivato un nuovo procedimento amministrativo, ottenendo un provvedimento regionale che ha fissato il valore limite di 4 mg/l per il Boro, valido per tre anni dalla notifica, con ritorno a 2 mg/l alla scadenza. La società ha quindi dichiarato la cessazione della materia del contendere, avendo ottenuto soddisfazione della propria pretesa; la Regione e l’interveniente hanno aderito.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ricostruisce in via preliminare la distinzione tra cessazione della materia del contendere e improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse. La prima trova disciplina nell’art. 34, comma 5, cod. proc. amm., che impone al giudice di dichiararla qualora la pretesa del ricorrente risulti pienamente soddisfatta nel corso del giudizio; la seconda nell’art. 35, comma 1, lett. c), cod. proc. amm., che la prevede quando sopravvenga il difetto di interesse delle parti alla decisione.
La differenza discende dal diverso accertamento sotteso alle due pronunce. La cessazione postula la realizzazione piena dell’interesse sostanziale e consente al ricorrente di ottenere il bene della vita ambito, rendendo inutile la prosecuzione del processo. L’improcedibilità presuppone invece un assetto di interessi che impedisce quella realizzazione, esaurendo il giudizio per impossibilità sopravvenuta del conseguimento del bene.
Su queste basi il Consiglio di Stato ritiene che la pretesa dell’appellante sia stata pienamente soddisfatta dal provvedimento sopravvenuto, come dichiarato dalla stessa parte. Ne deriva una sentenza di merito di cessata materia del contendere, non una pronuncia di rito.
Il Collegio affronta poi l’effetto della declaratoria in sede di gravame. Escluso che operi il passaggio in giudicato della sentenza impugnata ai sensi dell’art. 338 cod. proc. civ., si afferma che la decisione d’appello, definendo nel merito l’intera controversia, supera la sentenza di primo grado e la sostituisce, accertando la nuova situazione giuridica determinata dal fatto sopravvenuto. Le spese sono compensate, come da concorde richiesta delle parti.
Nota della Redazione
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