Condono e vincoli di inedificabilità assoluta: nessuna sanatoria possibile (Cons. Stato n. 2679 del 01.04.2026)
Principi di diritto (Massima)
In materia di condono edilizio, qualora l’intervento abusivo ricada in area assoggettata a vincoli di inedificabilità assoluta, la sanatoria è preclusa in radice, indipendentemente dalla data di realizzazione dell’opera e senza che l’autorità preposta possa esprimere un parere favorevole o rilasciare una deroga. Il vincolo idrogeologico ex R.D. n. 3267/1923 non integra di per sé un vincolo di inedificabilità assoluta, ma preclude comunque la realizzazione di opere suscettibili di aumentare il carico insediativo in zone già fragili. Ove il diniego di condono sia sorretto da più ragioni, la legittimità di una sola di esse è sufficiente a sorreggere l’intero provvedimento. È inammissibile in appello la censura, non proposta in primo grado, che assuma l’anteriorità dell’edificazione rispetto all’apposizione dei vincoli, se priva di prova.
Il Fatto
Il coniuge dell’odierna appellante aveva presentato nel 1985 istanza di condono edilizio ex legge n. 47/1985 per sanare un immobile realizzato in assenza di titolo abilitativo nel territorio di un comune campano. L’immobile è un fabbricato su due livelli.
L’amministrazione comunale ha respinto l’istanza con provvedimento del 2018, previa comunicazione dei motivi ostativi, ravvisando la presenza di molteplici vincoli: il vincolo idrogeologico e forestale, la classificazione dell’area nel PSAI a pericolosità molto elevata da frana e la ricaduta in zona di rispetto delle sorgenti d’acqua. Il TAR Campania, sezione staccata di Salerno, ha respinto il ricorso. L’appellante ha impugnato la sentenza deducendo l’erronea applicazione degli artt. 32 e 33 della legge n. 47/1985, la carenza istruttoria e l’affidamento su un asserito parere favorevole della Commissione Edilizia Integrata.
La Motivazione della Corte
Il Consiglio di Stato respinge l’appello. In via preliminare dichiara inammissibili le produzioni documentali del dicembre 2025, in quanto incontrano il divieto dei nova in appello ex art. 104 c.p.a.; né può concedersi autorizzazione alla produzione postuma, poiché i documenti non dimostrano l’insussistenza dei vincoli ma solo l’avvio di attività private volte a una futura riperimetrazione del rischio.
Parimenti inammissibile è la censura, prospettata per la prima volta in appello, secondo cui le opere sarebbero state realizzate prima dell’apposizione dei vincoli: si tratta di censura extra petita, mai dedotta in primo grado e comunque priva di prova, a fronte di un diniego fondato sull’incondonabilità per vincoli assoluti ex art. 33 legge n. 47/1985.
Nel merito, la Corte osserva che l’abuso ricade in area assoggettata a vincoli di inedificabilità assoluta, con la conseguenza che l’intervento non potrebbe mai essere sanato, indipendentemente dalla data di realizzazione. Gli argomenti fondati sugli artt. 32 e 33 legge n. 47/1985 sono quindi infondati: l’autorità preposta non può esprimere alcun parere favorevole né disporre sanatorie in deroga. Gli stessi interventi di mitigazione e perimetrazione del rischio compiuti dai privati confermano, anziché smentire, la correttezza del diniego.
Quanto al vincolo idrogeologico ex R.D. n. 3267/1923, il Collegio chiarisce che esso non è qualificabile come vincolo di inedificabilità assoluta, ma preclude comunque opere che aumentino il carico insediativo in zone già fragili. L’area ricade nel PSAI a pericolosità molto elevata da frana e in zona di rispetto delle sorgenti d’acqua, con divieto di edificazione ex art. 12 del PUC: quest’ultimo passaggio motivazionale non è stato specificamente censurato in appello e deve ritenersi coperto da giudicato.
Da ultimo, la Corte esclude il preteso affidamento sul parere della Commissione Edilizia Integrata: la sentenza del TAR Campania, sezione staccata di Salerno, n. 1068/2024, passata in giudicato, ha accertato che nessun parere fu reso su quella pratica. Essendo l’atto plurimotivato, è sufficiente la legittimità di una sola ragione, quella relativa alla pericolosità da frana, a sorreggere l’intero diniego. L’appello è respinto, con condanna dell’appellante alle spese.
Nota della Redazione
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