Revoca dell’affidamento in prova con efficacia retroattiva e valutazione delle condotte trasgressive (Cass. pen. Sez. I n. 37819 del 20.11.2025)

Principi di diritto (Massima)
La revoca dell’affidamento in prova al servizio sociale non è rapportata dalla legge alla pura e semplice violazione della legge penale o delle prescrizioni della misura, ma all’ipotesi in cui il giudice, nel suo insindacabile apprezzamento di merito, ritenga che le violazioni costituiscano in concreto un fatto incompatibile con la prosecuzione dell’esperimento. Il relativo giudizio è rimesso alla discrezionalità del Tribunale di sorveglianza, che ha l’obbligo di giustificare l’uso del potere con motivazione logica ed esauriente. Il giudice può disporre la revoca con efficacia ex tunc quando il comportamento del condannato sia stato così negativo da rivelare l’inesistenza ab initio di un’adesione al processo rieducativo, in linea con i principi di proporzionalità e adeguatezza della pena affermati dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 343 del 1987.

Il Fatto

Il Tribunale di Sorveglianza di Genova revocava con efficacia ex tunc la misura alternativa dell’affidamento in prova al Servizio Sociale, concessa al condannato con provvedimento del 30 marzo 2022, a seguito di condotte trasgressive consistenti in una consistente opposizione al rispetto delle prescrizioni e in una deludente partecipazione all’opera di rieducazione.

Il ricorrente impugnava l’ordinanza deducendo l’inosservanza ed erronea applicazione dell’art. 47, undicesimo comma, legge 26 luglio 1975, n. 354 e la mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione. Assumeva che il Tribunale avrebbe dovuto non revocare la misura con effetto retroattivo, non avendo valutato l’effettiva gravità delle condotte, gli elementi positivi di evoluzione della personalità, l’attività lavorativa e di volontariato svolta e la prossimità ad esaurimento della misura.

La Motivazione della Corte

La Corte ricostruisce il quadro normativo e giurisprudenziale ricordando come, secondo un orientamento ripetutamente affermato (da ultimo, Sez. I n. 46887 del 27.11.2019; Sez. I n. 27713 del 6.6.2013; Sez. I n. 2566 del 7.5.1998), la revoca dell’affidamento non consegua automaticamente alla violazione delle prescrizioni, ma richieda un apprezzamento di merito sull’incompatibilità delle violazioni con la prosecuzione dell’esperimento.

Quanto alla decorrenza, il giudice può disporre la revoca con efficacia ex tunc quando il comportamento del condannato sia stato così negativo da rivelare l’inesistenza ab initio di un’adesione al processo rieducativo (Sez. I n. 23943 del 13.6.2001).

Nel caso concreto l’ordinanza impugnata è immune da vizi logici o giuridici, avendo posto in risalto la contiguità temporale dell’inizio della condotta trasgressiva rispetto alla sottoscrizione delle prescrizioni, la pluralità, ripetitività ed entità delle trasgressioni, la condotta minacciosa e ingiuriosa anche dinanzi alle Forze dell’Ordine e le due recenti denunce per truffa in danno di terzi.

Il Tribunale ha dato conto, anche in punto di decorrenza, dell’esercizio della propria discrezionalità, applicando i principi della Corte costituzionale n. 343 del 1987, che dichiarò l’illegittimità costituzionale del decimo comma dell’art. 47 della legge n. 354/1975 nella parte in cui non consentiva al Tribunale di sorveglianza di determinare la residua pena detentiva tenendo conto della durata delle limitazioni patite e del comportamento tenuto durante l’affidamento.

Le argomentazioni difensive risultano smentite dalla nota dell’UEPE, che evidenziava la difficoltà nella gestione della misura, l’impossibilità di verifica dell’attività lavorativa e l’omessa presentazione agli appuntamenti. Il ricorso è pertanto infondato e viene respinto, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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