Revoca dell’aggiudicazione dopo l’efficacia e prima del contratto spetta al giudice ordinario (TAR Campania n. 1685 del 16.10.2025)

Principi di diritto (Massima)
La controversia avente ad oggetto un provvedimento di revoca dell’aggiudicazione efficace, adottato dopo l’aggiudicazione definitiva e prima della stipula del contratto, è soggetta alla giurisdizione del giudice ordinario quando l’atto, pur qualificato come revoca, sia fondato sull’inadempimento dell’appaltatore e sulla sua asserita inaffidabilità. In tal caso il provvedimento non è espressione di potere autoritativo, ma si sostanzia in un recesso dalle trattative dirette alla stipula del contratto, o in atto dichiarativo dell’intervenuta risoluzione di un accordo concluso mediante esecuzione anticipata. Resta ferma la giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo per gli atti che, pur collocandosi dopo l’aggiudicazione, attengono alla procedura di affidamento, ne determinano le sorti o incidono sull’individuazione del contraente. La qualificazione si opera secondo il criterio del petitum sostanziale.

Il Fatto

Un consorzio stabile ha partecipato a una gara indetta da un consorzio di bonifica per la realizzazione di impianti fotovoltaici con pannelli flottanti e terrestri. All’esito della procedura risultava aggiudicatario il consorzio ricorrente, con delibera dell’aprile 2025. In via d’urgenza l’amministrazione disponeva la consegna dei lavori, ai sensi degli artt. 17 e 50 del d.lgs. n. 36/2023, per le attività propedeutiche.

Nel corso delle operazioni emergevano criticità esecutive: la presenza di altro appaltatore in alcune vasche e l’impossibilità di accesso ad altre, recintate e piene d’acqua. In successive riunioni di coordinamento si constatava la necessità di una variante. Pochi giorni dopo, l’amministrazione avviava e contestualmente concludeva un procedimento di revoca in autotutela dell’aggiudicazione, disponendo anche l’escussione della garanzia provvisoria e l’aggiudicazione a un’altra società. Il consorzio ricorrente impugnava tali atti davanti al giudice amministrativo, chiedendo anche l’accertamento del diritto all’aggiudicazione.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ha esaminato l’eccezione preliminare di difetto di giurisdizione, sollevata dall’amministrazione e dalla controinteressata, ritenendola fondata. L’amministrazione aveva richiamato l’art. 21-quinquies della legge n. 241/1990 e i commi da 3 a 5 dell’art. 122 del d.lgs. n. 36/2023, che disciplinano la risoluzione del contratto per grave inadempimento dell’appaltatore.

Il Collegio ha osservato che il potere è stato esercitato prima della sottoscrizione del contratto. A prescindere dal nomen iuris utilizzato, l’atto si è sostanziato in una forma di recesso dalle trattative, poiché l’amministrazione ha evocato espressamente l’inadempimento degli obblighi assunti dal ricorrente in ragione dell’intervenuta aggiudicazione.

La conclusione trova conforto nei principi delle Sezioni Unite n. 24411 del 2018 e n. 111 del 2023, ripresi dalla giurisprudenza amministrativa. Secondo tale orientamento, la controversia su un provvedimento di decadenza dall’aggiudicazione, adottato dopo l’efficacia dell’aggiudicazione definitiva e prima della stipula, spetta al giudice ordinario, non essendo riconducibile a un potere autoritativo.

Il Collegio ha considerato la terza fase intermedia tra aggiudicazione e stipula, nella quale possono essere esercitati poteri pubblicistici, secondo Cons. Stato, V, n. 5498 del 2019 e n. 7217 del 2021. Tuttavia, nella vicenda, l’amministrazione ha sempre richiamato l’inadempimento, definendo l’inaffidabilità dell’appaltatore quale sopravvenienza giustificativa. La decisione ha quindi affermato la giurisdizione ordinaria, con analoga conclusione per l’incameramento della cauzione, attinente al rapporto di garanzia.

Il ricorso è stato dichiarato inammissibile per difetto di giurisdizione quanto alla revoca e per difetto di interesse quanto all’aggiudicazione, con salvezza degli effetti ai sensi dell’art. 11, comma 2, cod. proc. amm. e riassunzione entro tre mesi dal passaggio in giudicato. Le spese sono state compensate.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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