Ottemperanza del giudicato sulla Carta Docente: ordine di esecuzione e commissario ad acta (TAR Lazio n. 13103 del 16.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il giudizio di ottemperanza non può sindacare i presupposti della pretesa riconosciuta dal giudicato, ma è volto esclusivamente a garantirne l’esecuzione. Quando l’amministrazione resta inerte, decorso il termine di centoventi giorni previsto dall’art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996, il giudice amministrativo accoglie il ricorso, ordina l’adempimento entro un termine e nomina fin da subito un commissario ad acta per il caso di ulteriore inerzia. L’onere di dimostrare l’avvenuta esecuzione grava sull’amministrazione debitrice, secondo i principi generali in tema di prova tra debitore e creditore.
Il Fatto
Una docente a tempo determinato, risultata vincitrice in sede di giudizio ordinario, chiedeva l’ottemperanza di una sentenza del Tribunale di Roma che aveva accertato il suo diritto a fruire della Carta Docente per gli anni scolastici 2020/2021 e 2021/2022, condannando il Ministero dell’Istruzione e del Merito all’attribuzione del beneficio economico di euro 1.000,00, oltre interessi e rivalutazione e spese di lite.
La sentenza, notificata ai fini esecutivi e passata in giudicato, non veniva tuttavia eseguita dall’amministrazione. La ricorrente proponeva quindi ricorso per ottemperanza dinanzi al TAR Lazio, deducendo l’inadempimento. Il Ministero si costituiva solo formalmente, senza fornire chiarimenti o indicazioni circa l’esecuzione della decisione.
La Motivazione della Corte
Il TAR ha preliminarmente verificato la sussistenza dei presupposti del giudizio di ottemperanza, accertando il regolare passaggio in giudicato della sentenza, l’avvenuta notifica all’amministrazione e il decorso del termine di centoventi giorni di cui all’art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996. Ha altresì affermato la propria competenza territoriale ai sensi dell’art. 113, comma 2, cod. proc. amm.
Nel merito, il Collegio ha rilevato che l’amministrazione non aveva fornito alcun elemento atto a comprovare l’esecuzione della statuizione di condanna. Facendo applicazione del principio per cui l’onere della prova dell’adempimento grava sul debitore, il giudice ha ritenuto fondata la pretesa della ricorrente. Ha precisato che in sede di ottemperanza non possono essere rimessi in discussione i presupposti della pretesa riconosciuta dal giudicato, la cui sussistenza è ormai incontestabile.
Alla luce di tali considerazioni, il Tribunale ha accolto il ricorso, ordinando all’amministrazione di dare esecuzione al titolo esecutivo nel termine di sessanta giorni dalla notificazione o, se anteriore, dalla comunicazione della sentenza. Per l’ipotesi di ulteriore inerzia, ha nominato fin da ora un commissario ad acta nella figura del Direttore generale preposto alla Direzione generale per gli ordinamenti scolastici, con facoltà di delega e senza compenso, che dovrà provvedere entro sessanta giorni dalla scadenza del termine concesso all’amministrazione, su richiesta della parte interessata.
Il Collegio ha infine disposto la comunicazione della sentenza alla Procura Regionale della Corte dei Conti e all’Organismo Indipendente di Valutazione, evidenziando la situazione di criticità determinata dalla persistente inerzia dell’amministrazione. Le spese di lite sono state poste a carico del Ministero soccombente, liquidate in euro 800,00 oltre accessori e distratte in favore del procuratore antistatario.
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Nota della Redazione
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