Continuità normativa tra art. 72 l. n. 685/1975 e art. 73 d.P.R. n. 309/1990 ai fini dell’esclusione dalla procedura selettiva (TAR Puglia n. 733 del 15.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
La condanna per il reato di cui all’art. 72 della legge n. 685/1975, che puniva la detenzione, il trasporto, l’offerta, l’acquisto, la vendita o la cessione di modiche quantità di sostanze stupefacenti per uso personale non terapeutico di terzi, è riconducibile, per effetto della continuità normativa, alla fattispecie di cui all’art. 73 del d.P.R. n. 309/1990. Ne consegue che tale condanna integra la causa di esclusione prevista dall’art. 4, comma 4, del bando di concorso, che richiama i condannati per il reato di cui all’art. 73 del d.P.R. n. 309/1990. La traslazione della fattispecie nell’art. 75 del medesimo d.P.R., rubricato “Condotte integranti illeciti amministrativi”, deve essere esclusa, trattandosi di ipotesi di reato e non di meri illeciti amministrativi.
Il Fatto
Il Ministero dell’Istruzione aveva indetto una procedura selettiva, per titoli, finalizzata all’assunzione a tempo indeterminato di personale che aveva svolto, per almeno dieci anni, servizi di pulizia e ausiliari presso le istituzioni scolastiche statali. L’art. 4, comma 4, del bando escludeva i candidati condannati per i reati di cui all’art. 73 del d.P.R. n. 309/1990.
Il ricorrente, avendo dichiarato di non incorrere in alcuna causa di esclusione, era stato tuttavia espulso dalla procedura all’esito del controllo del Casellario Giudiziale, che aveva evidenziato una condanna irrevocabile per violazione dell’art. 72 della legge n. 685/1975. Avverso l’esclusione, il ricorrente deduceva che tale norma disciplinava un illecito amministrativo, trasfuso nell’art. 75 del d.P.R. n. 309/1990, e non il reato di cui all’art. 73, contestando la legittimità del provvedimento.
La Motivazione della Corte
Il TAR Puglia ha respinto il ricorso, ritenendo infondate le censure del ricorrente. La questione centrale riguardava la corretta interpretazione dell’art. 72 della legge n. 685/1975, nella versione vigente all’epoca dei fatti, e la sua relazione con le fattispecie previste dal successivo d.P.R. n. 309/1990.
La norma citata puniva con la reclusione la detenzione, il trasporto, l’offerta, l’acquisto, la vendita o la cessione, anche a titolo gratuito, di modiche quantità di sostanze stupefacenti per uso personale non terapeutico di terzi. Il Collegio ha evidenziato come si trattasse di ipotesi di reato e non di meri illeciti amministrativi, contrariamente all’assunto del ricorrente.
La Corte ha quindi verificato la sorte di tali fattispecie a seguito del riordino della disciplina sugli stupefacenti, concludendo per la sussistenza di un rapporto di continuità normativa tra gli artt. 71 e 72 della legge n. 685/1975 e l’art. 73 del d.P.R. n. 309/1990. La tesi del ricorrente, secondo cui la fattispecie sarebbe traslata nell’art. 75 del d.P.R. n. 309/1990 (illeciti amministrativi), è stata esclusa: la norma richiamata, infatti, riguarda l’uso personale di sostanze stupefacenti e non le condotte di cessione a terzi.
Ne consegue che la condanna riportata dal ricorrente per l’art. 72 della legge n. 685/1975 rientrava nelle previsioni dell’art. 4, comma 4, del bando, legittimando il provvedimento di esclusione. Il ricorso è stato pertanto respinto, con compensazione delle spese di lite, attesa la peculiarità della vicenda e l’esito del giudizio fondato su un criterio di stretta interpretazione delle norme che regolano la procedura concorsuale.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.