Condono edilizio, abusi maggiori in area vincolata non sanabili (Cons. Stato n. 5925 del 20.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
La disciplina del c.d. terzo condono edilizio, di cui al d.l. n. 269/2003, convertito con legge n. 326/2003, ha un ambito applicativo più ristretto rispetto ai condoni precedenti. Ai sensi dell’art. 32, comma 27, lett. d), d.l. n. 269/2003, nelle aree sottoposte a vincolo paesaggistico sono sanabili soltanto le opere di minore rilevanza, riconducibili alle tipologie di illecito di cui ai nn. 4, 5 e 6 dell’Allegato 1, e non anche gli interventi comportanti la realizzazione di nuove superfici o nuovi volumi. Gli abusi maggiori realizzati su area vincolata restano insuscettibili di sanatoria, indipendentemente dalla loro conformità alla disciplina urbanistica. Il diniego di condono è atto dovuto e la violazione dell’art. 10-bis della legge n. 241/1990 degrada a mera irregolarità ai sensi dell’art. 21-octies, comma 2, legge n. 241/1990.
Il Fatto
I proprietari di un immobile sito in area paesaggisticamente vincolata presentavano domanda di condono edilizio per la realizzazione di una superficie abitabile e del conseguente aumento di volumetria. Il Comune respingeva l’istanza e adottava la conseguente ordinanza di demolizione. Gli interessati impugnavano i provvedimenti davanti al TAR Lazio, che, previa riunione dei ricorsi, dichiarava improcedibili due di essi e respingeva i restanti, rilevando l’esclusione del condono per gli abusi maggiori in area vincolata ai sensi dell’art. 32, comma 27, lett. d), d.l. n. 269/2003.
Avverso la sentenza i proprietari proponevano appello, deducendo l’erronea applicazione della norma sul terzo condono, la violazione dell’art. 10-bis della legge n. 241/1990 e l’illegittimità derivata dell’ordinanza di demolizione. Il Comune si costituiva, riproponendo l’eccezione di merito non esaminata dal giudice di primo grado.
La Motivazione della Corte
Il Collegio, in via preliminare, esamina la segnalazione di anomalia tecnica del fascicolo digitale formulata dal Comune, osservando che l’assenza del collegamento automatico non equivale a mancanza del fascicolo e non integra alcuna anomalia. Rileva inoltre che i capi della sentenza di primo grado relativi all’improcedibilità non sono stati impugnati, con formazione del giudicato sugli stessi.
Nel merito, il Consiglio di Stato richiama l’univoco orientamento secondo cui il terzo condono consente, nelle aree vincolate, la sanatoria delle sole opere di minore rilevanza, riconducibili alle tipologie di cui ai nn. 4, 5 e 6 dell’Allegato 1 al d.l. n. 269/2003, e non degli interventi comportanti nuove superfici o nuovi volumi. La Corte puntualizza le condizioni cumulative richieste dall’art. 32, comma 27, lett. d), d.l. n. 269/2003: realizzazione anteriore all’imposizione del vincolo, conformità urbanistica, natura minore dell’opera, previo parere dell’autorità preposta al vincolo.
Il Collegio richiama la giurisprudenza costituzionale, secondo cui i vincoli preclusivi della sanatoria comprendono anche quelli che non comportano inedificabilità assoluta, e la giurisprudenza penale, che esclude la condonabilità degli abusi maggiori realizzati su area vincolata. Esamina poi i precedenti invocati dagli appellanti, rilevando che essi non affermano la sanabilità in via generale degli abusi maggiori in area vincolata e che non sussiste il dedotto contrasto giurisprudenziale atto a giustificare il deferimento all’Adunanza plenaria.
Nel caso concreto, la domanda riguarda una nuova costruzione con realizzazione di superficie e volume in area vincolata: si tratta di un abuso maggiore insuscettibile di sanatoria, indipendentemente dalla conformità urbanistica. Quanto alla violazione del preavviso di rigetto, il diniego di condono è atto dovuto e la relativa censura degrada a mera irregolarità ai sensi dell’art. 21-octies, comma 2, legge n. 241/1990; gli appellanti non hanno peraltro indicato elementi che avrebbero potuto influire sul contenuto del provvedimento. Dalla legittimità del diniego discende quella dell’ordinanza di demolizione. L’appello è respinto, con condanna alle spese.
Nota della Redazione
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