Revoca dell’ammonimento del questore e ambito della legge sulla violenza domestica (TAR Sicilia n. 2151 del 15.07.2026)

Principi di diritto (Massima)
Il potere di revoca dell’ammonimento del questore per molestie o atti persecutori, di cui agli artt. 7 e 8 del d.l. n. 11/2009, non è disciplinato dal comma 5 ter dell’art. 3 del d.l. n. 93/2013, introdotto dalla legge n. 168/2023, la cui sfera applicativa è circoscritta agli episodi di violenza domestica. Ne consegue che l’amministrazione, chiamata a pronunciarsi sull’istanza di revoca di un ammonimento adottato fuori dal contesto domestico, non può opporre il decorso di tre anni dalla emissione né imporre la partecipazione a percorsi di recupero. Il diniego fondato su quella normativa integra erronea applicazione di legge e, in via consequenziale, difetto di istruttoria, perché affranca l’amministrazione dall’accertamento doveroso sulla permanenza della situazione di conflittualità intersoggettiva posta a presupposto del provvedimento.

Il Fatto

Il Questore di Catania ha ammonito la ricorrente a tenere un comportamento conforme alla legge, desistendo da ulteriori molestie, minacce o atti persecutori, su richiesta di altra soggetta. Con successiva istanza la ricorrente ha chiesto la revoca del provvedimento, rappresentando di averne rispettato integralmente la prescrizione. L’amministrazione ha respinto l’istanza richiamando la legge n. 168/2023, che avrebbe imposto un intervallo minimo di tre anni e la partecipazione a percorsi di recupero.

Avverso il diniego la ricorrente ha proposto ricorso davanti al TAR Catania, dichiarato inammissibile con sentenza breve per violazione del principio di alternatività, essendo stato nel frattempo esperito ricorso straordinario al Presidente della Regione Siciliana avverso il provvedimento presupposto. La decisione è stata annullata dal C.G.A.R.S. con sentenza n. 48/2026, che ha rinviato la causa al primo giudice ai sensi dell’art. 105 c.p.a.. La causa è stata riassunta ed è pervenuta alla Seconda Sezione.

La Motivazione della Corte

Il Collegio affronta anzitutto l’eccezione di irricevibilità del ricorso per decorso del termine decadenziale, sollevata dall’amministrazione sul rilievo che l’istanza di revoca non potrebbe riaprire i termini per l’impugnazione dell’atto originario. L’eccezione è già stata respinta dal giudice di prime cure e tale statuizione non è stata incisa dalla sentenza del C.G.A.R.S.; su di essa si è formato giudicato interno, che impedisce al giudice del rinvio di riesaminarla autonomamente.

Nel merito la questione centrale riguarda l’ambito applicativo del comma 5 ter dell’art. 3 del d.l. n. 93/2013, introdotto dalla legge n. 168/2023. L’amministrazione aveva sostenuto che l’inesattezza del richiamo normativo integrasse un mero errore materiale, inidoneo a incidere sulla legittimità sostanziale dell’atto. Il Collegio respinge questa lettura.

La norma invocata è circoscritta agli episodi di violenza domestica, mentre l’ammonimento in esame è stato adottato a fronte di fatti avvenuti al di fuori del contesto domestico, tra soggetti tra loro estranei. L’applicazione di quella disciplina non è dunque un semplice refuso, ma il fondamento stesso del diniego, che ha opposto alla ricorrente un intervallo minimo di tre anni a fronte dei diciotto mesi concretamente trascorsi, e le ha imposto la partecipazione a percorsi di recupero.

Il risultato di quell’errore ha prodotto un vulnus alla posizione giuridica della ricorrente: l’amministrazione, schermata dalla normativa erroneamente applicata, si è affrancata dall’indagine doverosa sul permanere della situazione di conflittualità intersoggettiva che costituiva il presupposto specifico dell’ammonimento. Il ricorso è pertanto accolto per erronea applicazione del comma 5 ter dell’art. 3 del d.l. n. 93/2013 e per il consequenziale vizio di difetto di istruttoria.

Il provvedimento è annullato. Ai sensi dell’art. 34, comma 1, lett. e), c.p.a., il Collegio ordina all’amministrazione di provvedere nuovamente, previa specifica istruttoria sull’istanza di revoca, entro sessanta giorni dalla comunicazione o notificazione della sentenza. Per l’ipotesi di perdurante inadempimento nomina sin d’ora commissario ad acta il Questore di Siracusa, con facoltà di delega a funzionario apicale del medesimo ufficio, per provvedere nei successivi sessanta giorni. Le spese seguono la soccombenza.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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