Rinuncia al ricorso e declinazione del potere di autotutela (TAR Basilicata n. 221 del 09.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
La rinuncia al ricorso, ai sensi dell’art. 35, comma 2, lett. c), cod. proc. amm., costituisce causa di estinzione del giudizio, dichiarata dal giudice amministrativo con sentenza, senza necessità di statuizione sul merito. In caso di mancata costituzione della parte resistente, non vi è luogo a pronuncia sulle spese di lite, ai sensi degli artt. 84 e 85 cod. proc. amm.
Il Fatto
Il ricorrente impugnava dinanzi al TAR Basilicata il provvedimento con cui il Comune di Rionero in Vulture aveva disposto l’annullamento in autotutela, ai sensi dell’art. 21-nonies della legge n. 241/1990, dell’autorizzazione n. 03/2024 del 04.06.2024 per l’occupazione di suolo pubblico relativa ai dehors. Il Comune non si costituiva in giudizio.
La Motivazione della Corte
Nelle more del giudizio, il ricorrente depositava e notificava, in data 15 aprile 2026, una dichiarazione di rinuncia al ricorso. Il TAR, preso atto della manifestazione di volontà, ha dichiarato l’estinzione del giudizio ai sensi dell’art. 35, comma 2, lett. c), cod. proc. amm.
Il Collegio ha rilevato che la rinuncia, essendo intervenuta prima della decisione, determinava l’estinzione del processo, con conseguente cessazione della materia del contendere e improcedibilità della domanda, senza necessità di esaminare nel merito le censure proposte avverso l’esercizio del potere di autotutela.
In assenza di costituzione della parte resistente, il giudice ha disposto il non luogo a pronuncia sulle spese, conformemente alle regole di cui agli artt. 84 e 85 cod. proc. amm., che prevedono la compensazione delle spese in caso di rinuncia, salvo diversa statuizione per giusti motivi. La sentenza nulla statuisce in ordine al provvedimento impugnato, che resta pertanto efficace, assorbendo ogni questione relativa alla legittimità dell’autotutela esercitata dal Comune.
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Nota della Redazione
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