Rinuncia all’istanza di esecuzione: il TAR dichiara cessata la materia del contendere (TAR Abruzzo n. 38 del 19.02.2026)
Principi di diritto (Massima)
La rinuncia all’istanza di esecuzione delle ordinanze cautelari determina la cessazione della materia del contendere sulla fase esecutiva, con conseguente declaratoria di improcedibilità e compensazione delle spese del giudizio di ottemperanza.
Il Fatto
Il ricorrente, docente, aveva impugnato i provvedimenti di pubblicazione e rettifica della graduatoria definitiva per la classe di concorso A019 – Filosofia e Storia, lamentando la mancata attribuzione dei punteggi per i titoli presentati e la conseguente esclusione dai posti utili all’immissione in ruolo. Con successivi motivi aggiunti aveva impugnato il decreto di integrazione della graduatoria di merito, contestando l’omessa attribuzione del punteggio spettante per i titoli dichiarati.
Nel corso del giudizio erano state emesse due ordinanze cautelari, successivamente oggetto di istanza di esecuzione da parte del ricorrente, che ha poi rinunciato all’istanza stessa.
La Motivazione della Corte
Il TAR ha preso atto della rinuncia all’istanza di esecuzione delle ordinanze cautelari n. 44/2025 e n. 237/2025, dichiarando la cessazione della materia del contendere limitatamente alla fase esecutiva. Il Collegio ha ritenuto di dover dare atto della rinuncia, senza pronunciarsi sul merito della controversia principale.
Quanto alle spese della fase esecutiva, il Tribunale ha disposto la compensazione, considerata la natura della decisione e l’esito della fase.
La pronuncia si inserisce nel quadro dell’art. 114, comma 5, cod. proc. amm., che disciplina il giudizio di ottemperanza, confermando che la rinuncia all’istanza esecutiva comporta l’esaurimento della fase stessa, senza necessità di valutazioni nel merito.
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Nota della Redazione
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