Improcedibilità per sopravvenuto difetto di interesse dichiarato dalla ricorrente (TAR Sardegna n. 131 del 24.01.2026)
Principi di diritto (Massima)
La dichiarazione della parte ricorrente di sopravvenuto difetto di interesse alla decisione del gravame, depositata prima dell’udienza di discussione, impone al giudice amministrativo di prendere atto della circostanza e, in ossequio al principio dispositivo, di dichiarare il ricorso improcedibile ai sensi dell’art. 35, comma 1, lett. c), cod. proc. amm. L’esito del contenzioso, determinato da una scelta processuale della parte, giustifica l’integrale compensazione delle spese di lite tra le parti costituite.
Il Fatto
La ricorrente, un’associazione culturale, aveva impugnato dinanzi al TAR Sardegna la Determinazione n. 2523 del 6.12.2022 e la Determinazione Dirigenziale n. 2517 del 6.12.2022, con cui l’Assessorato regionale competente non l’aveva ammessa al contributo previsto dall’art. 56 della legge regionale n. 1/1990. Il ricorso era stato notificato anche ad altre due associazioni culturali, che non si erano costituite in giudizio. Si era costituita invece la Regione Autonoma della Sardegna per resistere al gravame.
La Motivazione della Corte
Con atto depositato in data 30 dicembre 2025, la parte ricorrente, per il tramite del proprio difensore, ha dichiarato il sopravvenuto difetto di interesse alla decisione del ricorso, domandando contestualmente la pronuncia di improcedibilità con compensazione delle spese di lite.
Il Collegio ha rilevato che la dichiarazione della ricorrente integra una sopravvenuta carenza di interesse ai sensi dell’art. 35, comma 1, lett. c), cod. proc. amm., norma che disciplina l’improcedibilità del ricorso quando, nel corso del giudizio, viene meno l’interesse alla decisione. L’accertamento di tale causa di rito è stato operato dal giudice in ossequio al principio dispositivo, prendendo atto della volontà espressa dalla parte di non coltivare ulteriormente il gravame.
In particolare, il TAR ha precisato che, una volta intervenuta la dichiarazione di sopravvenuto difetto di interesse, al Collegio non resta che provvedere in conformità, dichiarando il ricorso improcedibile senza entrare nel merito delle censure proposte avverso i provvedimenti di esclusione dal contributo regionale.
Quanto al regime delle spese, il Collegio ha ritenuto che l’esito del contenzioso, determinato da una scelta processuale della parte ricorrente e non dall’esito del merito, giustifichi l’integrale compensazione delle spese di lite tra le parti costituite. La sentenza è stata quindi pronunciata in forma semplificata, ai sensi dell’art. 87, comma 4-bis, cod. proc. amm., con dispositivo di declaratoria di improcedibilità e compensazione delle spese.
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Nota della Redazione
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