Atto endoprocedimentale della Facoltà non impugnabile in via autonoma (TAR Trentino-Alto Adige n. 115 del 29.04.2024)
Principi di diritto (Massima)
L’atto con cui il Consiglio di Facoltà propone al Consiglio di Università il programma delle attività, comprensivo della previsione delle promozioni interne ai sensi dell’art. 24, comma 6, L. n. 240/2010, costituisce atto endoprocedimentale non impugnabile in via autonoma. La lesione della sfera giuridica del destinatario è imputabile all’atto che conclude il procedimento, salvo che ricorrano atti di natura vincolata idonei a determinare in via inderogabile il contenuto dell’atto finale oppure atti interlocutori che comportino un arresto del procedimento. L’approvazione del programma da parte dell’organo competente, che recepisca solo in parte la proposta, determina il difetto sopravvenuto di interesse alla decisione sull’impugnazione della proposta stessa.
Il Fatto
La ricorrente, docente dell’ateneo, impugna i verbali delle sedute del Consiglio di Facoltà di Economia del 15.09.2023 e del 13.10.2023, nella parte relativa alla previsione di un dato numero di promozioni interne a professore ordinario e associato per il biennio 2024/2025. Ritiene che l’organo consiliare abbia introdotto requisiti ulteriori e discriminatori rispetto al regolamento sulla chiamata dei professori: il possesso anticipato delle certificazioni linguistiche, l’appartenenza alla madrelingua tedesca e l’attività nell’amministrazione universitaria.
La ricorrente deduce incompetenza, eccesso di potere per sviamento e violazione del principio di proporzionalità e di legge. L’ateneo resistente eccepisce in via preliminare l’inammissibilità per difetto di lesività dell’atto e l’improcedibilità per sopravvenienza della delibera programmatica del Consiglio di Università.
La Motivazione della Corte
Il Collegio esamina anzitutto l’eccezione di inammissibilità e la ritiene fondata. La decisione impugnata attiene, secondo il giudice, alla mera proposta di prevedere nel programma di attività dell’ateneo un certo numero di promozioni a professore ordinario. La rubrica del paragrafo contestato — “Proposta di budget e programma delle attività della Facoltà di Economia per l’anno 2024” — conferma testualmente la natura endoprocedimentale dell’atto.
Il riparto di competenze è ricostruito sugli art. 6, comma 2, lett. c), e art. 16, comma 2, lett. a), dello Statuto della LUB: spetta al Consiglio di Università, sentito il Senato accademico, approvare il programma annuale delle attività, attingendo dalle proposte dei Consigli di Facoltà. Questi ultimi si limitano a proporre il programma unitamente al bilancio di previsione. La previsione delle procedure di promozione interna trova spazio nell’ambito di tale programma, ai sensi dell’art. 24, comma 6, L. n. 240/2010.
Il Tribunale richiama la regola generale secondo cui l’atto endoprocedimentale non è impugnabile in via autonoma, subendo eccezione solo in presenza di atti di natura vincolata idonei a determinare in via inderogabile il contenuto dell’atto conclusivo oppure di atti interlocutori che comportino un arresto del procedimento (C.d.S., sez. III, n. 1364/2024). Tali fattispecie non ricorrono nel caso in esame.
Il Collegio esclude, inoltre, che l’atto contenga elementi immediatamente escludenti, frutto di una lettura manifestamente travisata del testo deliberativo. Dalla lettura integrale dello stralcio emerge che il Consiglio di Facoltà non ha introdotto alcun requisito ulteriore né criteri valutativi non previsti dal regolamento: non ha richiesto il possesso anticipato delle certificazioni, non ha fissato riserve per la madrelingua tedesca, non ha attribuito preferenze a chi fosse attivo nell’amministrazione. I riferimenti al riequilibrio di genere e linguistico si configurano come un mero auspicio, privo di connotati concretamente lesivi.
Il giudice rileva infine che il Consiglio di Università ha approvato il programma delle attività per il 2024, recependo solo in parte la proposta del Consiglio di Facoltà e depurandola degli elementi ritenuti discriminatori. Trattandosi dell’atto conclusivo del procedimento, esso supera la proposta, il cui annullamento non recherebbe più alcuna utilità alla ricorrente. Il ricorso è pertanto dichiarato inammissibile per difetto di interesse, originario e sopravvenuto, con condanna della ricorrente alle spese di lite.
Nota della Redazione
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