Improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse dichiarata dal ricorrente (TAR Campania n. 5011 del 24.08.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il ricorrente conserva la piena disponibilità dell’azione sino al momento in cui la causa è trattenuta in decisione e può, pertanto, rinunciare al ricorso o dichiarare la sopravvenuta perdita di interesse alla decisione. In ossequio al principio dispositivo, il giudice amministrativo è tenuto a dichiarare l’improcedibilità del ricorso allorché il ricorrente dichiari la sopravvenuta carenza di interesse, non assumendo rilievo impeditivo l’eventuale interesse contrario degli intervenienti ad opponendum, i quali non sono parti processuali e non vantano un autonomo diritto alla definizione del giudizio.
Il Fatto
La società ricorrente aveva impugnato la nota del Dirigente dell’Area Sviluppo Economico e Turismo del Comune di Napoli del 21 luglio 2025, recante la dichiarazione di inefficacia di una SCIA amministrativa per lo svolgimento di attività di ristorazione per eventi e banqueting, con contestuale sospensione dell’esercizio.
Il Tribunale, con ordinanza del 12 settembre 2025, aveva accolto l’istanza cautelare, ma il Consiglio di Stato, con ordinanza del 10 ottobre 2025, accolto l’appello, aveva riformato tale decisione respingendo l’istanza. La società ricorrente, con atto depositato il 15 aprile 2026, ha dichiarato la sopravvenuta carenza di interesse al ricorso, rappresentando la cessazione dell’attività oggetto di causa e l’insussistenza di ogni residua utilità derivante dalla definizione del giudizio, chiedendo la compensazione delle spese.
La Motivazione della Corte
Il TAR Campania ha rilevato come, sino al momento in cui la causa è trattenuta per la decisione, il ricorrente mantenga la piena disponibilità dell’azione e possa quindi rinunciare al ricorso o dichiarare la perdita di ogni interesse alla decisione. Tale principio, fondato sul principio dispositivo, impone al giudice amministrativo di pronunciare l’improcedibilità del ricorso allorché il ricorrente dichiari la sopravvenuta carenza di interesse.
La dichiarazione resa dalla società ricorrente è stata ribadita all’udienza pubblica dal difensore, il quale ha chiesto la relativa declaratoria; il Comune di Napoli non si è opposto, mentre gli intervenienti ad opponendum hanno insistito per la decisione nel merito. Il Collegio ha escluso che l’interesse degli intervenienti possa assumere valenza impeditiva, atteso che questi non rivestono la qualità di parti processuali e non vantano un autonomo diritto alla definizione del giudizio. La causa è stata pertanto dichiarata improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse.
Quanto alle spese, il Tribunale ha disposto l’integrale compensazione tra le parti, in ragione dell’esito della complessiva vicenda, ponendo il contributo unificato definitivamente a carico della società ricorrente.
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Nota della Redazione
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