Revoca in autotutela e cessazione della materia del contendere (TAR Sicilia n. 2442 del 04.07.2024)

Principi di diritto (Massima)
La revoca in autotutela del provvedimento impugnato, intervenuta nel corso del giudizio, costituisce fatto sopravvenuto idoneo a realizzare pienamente l’interesse del ricorrente e determina la cessazione della materia del contendere. Il giudice amministrativo dichiara la cessazione ai sensi dell’art. 34, comma 5, cod. proc. amm. quando la pretesa risulti pienamente soddisfatta. La revoca travolge anche gli atti che su di essa si fondano, come la sospensione degli effetti del provvedimento revocato. Le spese seguono il criterio della soccombenza virtuale e sono poste a carico dell’amministrazione che, con l’autotutela, ha riconosciuto l’illegittimità della propria condotta.

Il Fatto

La ricorrente impugnava davanti al TAR Sicilia due deliberazioni con cui l’Azienda Ospedaliera aveva nominato dirigenti medici di anestesia e rianimazione nell’ambito di una procedura concorsuale, nonché l’atto di sospensione della prima. Chiedeva l’annullamento, previa tutela cautelare, deducendo l’illegittimità degli atti.

L’amministrazione non si costituiva. Si costituivano i controinteressati, chiedendo la declaratoria di inammissibilità e il rigetto. La ricorrente rinunciava alla domanda cautelare. Successivamente, con deliberazione n. 154 del 6 febbraio 2020, l’Azienda disponeva la revoca della deliberazione impugnata, travolgendo anche l’atto di sospensione. La ricorrente chiedeva allora la declaratoria di cessazione della materia del contendere, insistendo sulla condanna alle spese.

La Motivazione della Corte

Il Collegio verifica la sussistenza dei presupposti per la declaratoria. La ricorrente ha documentato che, dopo la proposizione del ricorso, l’amministrazione ha adottato un provvedimento di autotutela con cui ha revocato la deliberazione n. 593 del 3 ottobre 2019.

La revoca ha determinato il travolgimento della parimenti impugnata deliberazione n. 613 del 10 ottobre 2019, con cui era stata disposta la sospensione degli effetti del primo provvedimento. L’effetto caducatorio si estende quindi all’intero assetto contestato.

Il Tribunale richiama il principio per cui tra i fatti sopravvenuti idonei a modificare l’assetto di fatto rientrano i provvedimenti adottati in autotutela, che possono comportare la piena realizzazione dell’interesse del ricorrente e dar luogo a cessazione della materia del contendere (Cons. Stato sez. V, 29 gennaio 2020, n. 727). La revoca intervenuta nel corso del giudizio del provvedimento impugnato determina dunque la cessazione (T.A.R. Piemonte, sez. I, 24 settembre 2021, n. 855; T.A.R. Campania, Salerno, sez. II, 18 maggio 2021, n. 1240; T.A.R. Lombardia, Milano, sez. I, 15 ottobre 2018, n. 2297).

La conclusione è coerente con l’art. 34, comma 5, cod. proc. amm., a norma del quale, qualora nel corso del giudizio la pretesa del ricorrente risulti pienamente soddisfatta, il giudice dichiara cessata la materia del contendere. Il Collegio dichiara pertanto la cessazione.

Sulle spese, il Tribunale applica il principio della soccombenza virtuale: le spese sono poste a carico dell’amministrazione intimata e liquidate in complessivi € 1.000,00, oltre accessori di legge. La natura degli interessi sottesi alla vicenda giustifica invece la compensazione tra parte ricorrente e controinteressati, che non avevano contribuito con la propria condotta alla definizione del contenzioso.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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