Servizio in categoria inferiore valutabile senza limite alla categoria immediatamente precedente (TAR Sicilia n. 2441 del 04.07.2024)

Principi di diritto (Massima)
La clausola del bando che attribuisce punteggio al servizio prestato in categoria inferiore rispetto a quella messa a selezione va interpretata secondo il significato letterale delle parole. Essa presuppone che il servizio sia reso alle dipendenze di una pubblica amministrazione con rapporto di ruolo, di incarico o di supplenza e che sia svolto nello stesso profilo professionale, ma non richiede che la categoria inferiore sia quella immediatamente precedente. La limitazione alla sola categoria contigua costituisce una restrizione non consentita dal bando, in quanto priva di base testuale. Il giudice amministrativo ha giurisdizione sulle selezioni per titoli finalizzate al conferimento di incarichi a tempo determinato di personale del comparto sanitario, avendo la procedura natura concorsuale. La sopravvenuta stipula del contratto non elimina l’interesse all’accertamento dell’illegittimità ai sensi dell’art. 34, comma 3, c.p.a. ove la parte dichiari un interesse risarcitorio.

Il Fatto

Con avviso approvato nel 2019, un’azienda sanitaria provinciale ha formato una graduatoria per il conferimento di incarichi a tempo determinato di collaboratore amministrativo, categoria D. La ricorrente, collocata inizialmente al posto n. 77, ha chiesto il riesame della valutazione dei titoli di carriera e di studio. All’esito della rettifica è risalita al posto n. 41 con punti 1,27, ma ha contestato il mancato riconoscimento del servizio prestato dal 1° febbraio 2015 come coadiutore amministrativo, categoria B, profilo che assume corrispondente a quello oggetto della selezione.

La ricorrente ha impugnato la rettifica della graduatoria e, in via subordinata, l’avviso nella parte in cui limita il punteggio di 0,60 per anno al servizio reso nella sola categoria immediatamente inferiore. Nel corso del giudizio è stata contrattualizzata a seguito di scorrimento, con decorrenza dal dicembre 2022, e ha dichiarato la permanenza dell’interesse all’accertamento dell’illegittimità a fini risarcitori.

La Motivazione della Corte

Il Collegio respinge l’eccezione di difetto di giurisdizione. Alla selezione va riconosciuta natura concorsuale, con applicazione dell’art. 63, comma 4, d.lgs. n. 165/2001, richiamando Cons. Stato Sez. V n. 3717 del 2024: la giurisdizione amministrativa sussiste anche per le assunzioni a tempo determinato e per le selezioni per soli titoli, ove sia prevista una procedura comparativa con graduatoria di merito.

Superata l’eccezione di carenza di interesse, il Collegio ritiene che la stipula del contratto abbia reso improcedibile la domanda di annullamento, ma non abbia eliso l’interesse all’accertamento dell’illegittimità. La ricorrente ha allegato un pregiudizio economico da differenze retributive, oltre al danno curriculare e da perdita di chance. Richiamando Cons. Stato Sez. IV n. 6279 del 2023, si afferma che è sufficiente dichiarare l’interesse a fini risarcitori, senza necessità di proporre la domanda nello stesso giudizio.

Nel merito, l’art. 4 dell’avviso prevedeva 0,60 punti per anno per il servizio reso presso aziende sanitarie e altre pubbliche amministrazioni «nello stesso profilo professionale e in categoria inferiore». Secondo l’interpretazione letterale, sostenuta da Cons. Stato Sez. II n. 2309 del 2024, la valutabilità presuppone un rapporto di dipendenza e la corrispondenza del profilo, ma non esige che la categoria inferiore sia quella immediatamente precedente, mancando ogni indicazione in tal senso.

Il servizio antecedente al 2015, reso in regime di ASU, resta escluso perché non svolto come dipendente. Per il periodo successivo, la corrispondenza tra il profilo di coadiutore amministrativo e quello di collaboratore amministrativo risulta comprovata dal curriculum e non è adeguatamente contestata. Il mancato riconoscimento dei punteggi integra dunque una restrizione non consentita dal bando. Il corretto riconoscimento avrebbe collocato la ricorrente in posizione utile per la contrattualizzazione nel torno di tempo considerato.

Il Collegio dichiara pertanto l’illegittimità della graduatoria per quanto di interesse della ricorrente, assorbendo i profili subordinati relativi all’avviso, e condanna l’azienda alle spese.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Condividi:

Articoli simili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *