Ottemperanza al giudicato del giudice del lavoro sulla carta docente (TAR Veneto n. 1581 del 16.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il giudicato formatosi su una sentenza del giudice ordinario che abbia condannato la pubblica amministrazione a un obbligo di fare è azionabile dinanzi al giudice amministrativo con il rimedio dell’ottemperanza, ai sensi dell’art. 112, comma 1°, lett. c), cod. proc. amm. Il ricorso è ammissibile quando risulti accertato il passaggio in giudicato della pronuncia ottemperanda e sia decorso il termine dilatorio di cui all’art. 14 del D.L. n. 669/1996. Accertato il perdurante inadempimento, il Tribunale ordina l’esecuzione del giudicato e nomina sin da ora il commissario ad acta. La nomina del commissario, proprio in quanto destinata a fronteggiare l’eventuale inerzia dell’amministrazione, esclude di regola la sussistenza dei presupposti per la penalità di mora ex art. 114, comma 4°, lett. e), cod. proc. amm., salva diversa valutazione in caso di mancata collaborazione.
Il Fatto
Il Tribunale di Vicenza, sezione lavoro, con la sentenza n. 352/2024, pubblicata il 20 giugno 2024, aveva condannato il Ministero dell’Istruzione e del Merito a costituire in favore del ricorrente, con le modalità del d.P.C.M. 28 novembre 2016, la carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente di cui all’art. 1, comma 121°, della legge n. 107/2015, con accredito di complessivi 1.500,00 euro, oltre alla rifusione delle spese.
La sentenza non è stata impugnata ed è stata notificata al Ministero e all’Avvocatura dello Stato il 17 ottobre 2024. Rimanendo ineseguita, il docente ha proposto ricorso per ottemperanza dinanzi al TAR Veneto, notificato e depositato l’11 novembre 2025, chiedendo l’esecuzione del giudicato, la nomina di un commissario ad acta e la condanna dell’amministrazione alla penalità di mora. Il Ministero, ritualmente intimato, non si è costituito.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha anzitutto verificato i presupposti dell’azione di ottemperanza. Il passaggio in giudicato della pronuncia ottemperanda è attestato dalla dichiarazione rilasciata dal competente ufficio del Tribunale di Vicenza il 6 novembre 2025; la sentenza era stata notificata al Ministero il 17 ottobre 2024 ed era decorso il termine dilatorio di cui all’art. 14 del D.L. n. 669/1996, convertito nella legge n. 30/1997. Il ricorso è dunque ammissibile.
Il Tribunale ha poi affermato la riconducibilità del titolo all’art. 112, comma 1°, lett. c), cod. proc. amm. La norma prevede l’azione proprio “al fine di ottenere l’adempimento dell’obbligo della pubblica Amministrazione di conformarsi, per quanto riguarda il caso deciso, al giudicato“. Una sentenza del giudice ordinario passata in giudicato rientra quindi nel novero dei titoli azionabili con il rimedio dell’ottemperanza.
Nel merito il ricorso è stato ritenuto fondato: l’amministrazione intimata non ha fornito alcun elemento idoneo a dimostrare l’adempimento di quanto impostole dal giudicato. Il Collegio ha pertanto ordinato al Ministero di dare attuazione alla sentenza, costituendo la carta docente con le modalità e le funzionalità di cui agli artt. 2, 5, 6 e 8 del d.P.C.M. 28 novembre 2016 e accreditando la somma di 1.500,00 euro, da spendersi entro il ventiquattresimo mese dalla costituzione della carta. L’adempimento deve avvenire nel termine di 60 giorni dalla notificazione o comunicazione della sentenza.
In conformità alle richieste del ricorrente, il Tribunale ha nominato sin da ora il commissario ad acta, individuato ratione muneris nel Direttore generale della competente Direzione generale ministeriale, con facoltà di subdelega, destinato ad attivarsi su istanza di parte in caso di vana scadenza del termine e a provvedere nell’ulteriore termine di 60 giorni.
Quanto alla penalità di mora ex art. 114, comma 4°, lett. e), cod. proc. amm., il Collegio ha escluso, allo stato, la sussistenza dei presupposti, proprio in considerazione della nomina del commissario disposta per fronteggiare l’eventualità di un perdurante inadempimento. Ha tuttavia fatto salva la possibilità di una diversa valutazione, su apposita nuova istanza, in caso di mancata collaborazione dell’amministrazione debitrice. Le spese del giudizio, liquidate in 800,00 euro oltre accessori, seguono la soccombenza e sono distratte in favore del procuratore antistatario.
Nota della Redazione
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