Revoca in autotutela illegittima e revoca della misura cautelare (TAR Sardegna n. 694 del 26.08.2025)
Principi di diritto (Massima)
La revoca in autotutela adottata ai sensi dell’art. 21-quinquies della legge n. 241/1990 è illegittima quando il fatto posto a suo fondamento non è sopravvenuto, ma era già acquisito all’istruttoria e richiamato nel provvedimento revocato. Il provvedimento cautelare di chiusura immediata dell’attività, adottato ai sensi dell’art. 35, comma 7, della legge regionale n. 5/2006, è viziato sotto il profilo istruttorio e motivazionale se l’amministrazione omette di valutare il verbale che già dava atto del conseguimento del titolo abilitativo. In materia di responsabilità risarcitoria della pubblica amministrazione, l’illegittimità dell’atto è indice presuntivo della colpa, esclusa solo in presenza di errore scusabile. Ai sensi dell’art. 30, comma 3, cod. proc. amm., l’omessa attivazione della tutela cautelare concorre alla determinazione del danno, che va liquidato in misura ridotta.
Il Fatto
Il ricorrente gestisce in forma stagionale un chiosco bar su area demaniale nel territorio di un comune sardo. A seguito di ispezione del NAS, il comune adotta l’ordinanza n. 24/2019, con cui dispone la chiusura immediata dell’attività di somministrazione, contestando l’assenza dei titoli abilitativi e applicando la misura cautelare dell’art. 35, comma 7, della legge regionale n. 5/2006.
Poiché il verbale del NAS del 25 giugno 2019 dava atto del rinnovo del titolo, presentato il 21 giugno 2019, il comune adotta l’ordinanza n. 28/2019, che si limita a revocare la precedente ordinanza, senza annullarla. Il ricorrente impugna entrambi i provvedimenti e chiede il risarcimento del danno patito per i quindici giorni di chiusura, quantificato in oltre venticinquemila euro.
La Motivazione della Corte
Il collegio esamina anzitutto la domanda caducatoria. Il richiamato art. 21-quinquies della legge n. 241/1990 consente la revoca per sopravvenuti motivi di pubblico interesse, per mutamento imprevedibile della situazione di fatto o per nuova valutazione dell’interesse pubblico originario. Nel caso concreto l’amministrazione ha fondato la revoca sulla sola presentazione della domanda di rinnovo del titolo.
Tale circostanza, però, era già stata accertata dal NAS e trasmessa al comune con verbale del 25 giugno 2019, richiamato nella stessa ordinanza n. 24/2019. Il fatto non è dunque sopravvenuto, né costituisce modificazione imprevedibile: ne deriva l’illegittimità dell’ordinanza di revoca per difetto dei presupposti normativi.
Analogo esito riguarda l’ordinanza di chiusura. La misura cautelare presuppone lo svolgimento abusivo dell’attività, ma il titolo abilitativo era già nella disponibilità dell’amministrazione dal 27 giugno 2019, prima dell’adozione del provvedimento del 4 luglio 2019. Il collegio reputa non convincente la tesi difensiva secondo cui la misura serviva a chiarire una situazione incerta, perché contrasta con il dato normativo sul quale l’intervento interinale era stato ancorato. Le ordinanze vanno pertanto entrambe annullate, con assorbimento degli altri motivi.
Passando alla domanda risarcitoria, il tribunale richiama le coordinate consolidate in materia: danno ingiusto, nesso di causalità e elemento soggettivo. L’illegittimità dell’atto è indice presuntivo della colpa, da valutare con la chiarezza della normativa e la semplicità dei fatti. Nel caso concreto la colpa è evidente, perché l’amministrazione ha considerato solo parzialmente gli accertamenti del NAS. Non ricorre errore scusabile, data l’assoluta chiarezza del quadro fattuale.
Il pregiudizio patrimoniale deriva causalmente dalla chiusura di quindici giorni. Tuttavia, ai sensi dell’art. 30, comma 3, cod. proc. amm., l’omessa attivazione della tutela cautelare è valutabile ai fini della mitigazione del danno. Il ricorrente ha proposto ricorso senza istanza cautelare, quando gli effetti lesivi erano ormai cessati, e ciò ha concorso a determinare il pregiudizio. Il collegio liquida pertanto equitativamente la somma di euro 3.000,00, oltre accessori, con condanna alle spese.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.