Carta docente obbligazione di pagamento inottemperanza accertata con termine dilatorio (TAR Lombardia n. 2747 del 16.10.2024)
Principi di diritto (Massima)
In sede di giudizio di ottemperanza a sentenza di condanna al pagamento di somme, il termine dilatorio di centoventi giorni di cui all’art. 14 del d.l. n. 669/1996, convertito dalla legge n. 30/1997, costituisce il presupposto per la configurabilità dell’inadempimento dell’amministrazione. Decorso inutilmente tale termine, ove il credito non sia contestato nell’an e nel quantum e l’amministrazione non abbia effettuato pagamenti neppure parziali, il giudice amministrativo dichiara l’inottemperanza e ordina il pagamento entro un nuovo termine. In caso di ulteriore inerzia, la tutela è assicurata dalla nomina sin d’ora del commissario ad acta, con spese e compenso a carico dell’amministrazione inadempiente.
Il Fatto
Il Giudice del Lavoro aveva condannato il Ministero convenuto a riconoscere alla parte attrice il beneficio economico di euro 500,00 annui mediante la carta elettronica prevista dall’art. 1, comma 121, legge n. 107/2015, per gli anni scolastici dal 2020/21 al 2022/23. La sentenza, passata in giudicato, era stata notificata in via telematica al Ministero, che l’aveva ricevuta il 15 gennaio 2024.
Decorso il termine dilatorio di centoventi giorni senza alcun adempimento, la ricorrente ha proposto ricorso per ottemperanza, chiedendo l’erogazione del beneficio per l’importo complessivo di euro 1.500,00 e, in caso di perdurante inadempimento, la nomina di un commissario ad acta. L’amministrazione si è costituita con memoria di stile, senza deduzioni sul punto.
La Motivazione della Corte
Il Tribunale individua la questione nella verifica dei presupposti dell’ottemperanza ex art. 114 cod. proc. amm. rispetto a un titolo di condanna pecuniaria divenuto definitivo e ritualmente notificato. Il primo passaggio argomentativo riguarda il decorso del termine dilatorio di centoventi giorni previsto dall’art. 14 del d.l. n. 669/1996: solo dalla sua scadenza l’amministrazione può essere considerata inadempiente.
La documentazione in atti e le dichiarazioni della ricorrente dimostrano che il Ministero non ha eseguito alcun pagamento, neppure parziale. L’amministrazione resistente, costituitasi con memoria di stile, non ha contestato il credito sotto il profilo dell’an e del quantum, né ha rappresentato lo stato della procedura di pagamento.
Su queste basi il Collegio dichiara l’inottemperanza e assegna al Ministero il termine di centoventi giorni dalla pubblicazione della sentenza per eseguire integralmente i pagamenti dovuti. La scelta del termine ricalca quello già previsto dalla norma richiamata e conferisce all’ordine giudiziale una scansione temporale certa.
Per il caso di inutile decorso del termine, il Tribunale nomina sin d’ora commissario ad acta il Capo del Dipartimento affari giuridici e legislativi della Presidenza del Consiglio dei Ministri, con facoltà di delega a un dirigente o funzionario del medesimo Dipartimento. Al commissario è assegnato un ulteriore termine di sessanta giorni dalla comunicazione dell’inottemperanza, a cura della parte ricorrente, per dare corso al pagamento; seguirà relazione alla Sezione e liquidazione del compenso ai sensi del d.P.R. n. 115/2002, a carico dell’amministrazione inadempiente.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in euro 1.000,00 oltre accessori, con distrazione in favore dei difensori dichiaratisi antistatari. Il dispositivo dispone inoltre l’oscuramento delle generalità della ricorrente ai sensi dell’art. 52 del d.lgs. n. 196/2003.
Nota della Redazione
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