Revoca in autotutela e soccombenza virtuale ai fini delle spese di lite (TAR Lazio n. 851 del 18.10.2025)
Principi di diritto (Massima)
La revoca in autotutela dei provvedimenti impugnati integra un fatto idoneo a rendere inutile la prosecuzione del processo e determina la sopravvenuta carenza di interesse al ricorso, con conseguente declaratoria di improcedibilità ai sensi dell’art. 35, comma 1, lett. c), cod. proc. amm. La regolazione delle spese di lite non segue automaticamente l’esito processuale, ma il criterio della soccombenza virtuale: il ritiro in autotutela non preclude la condanna della pubblica amministrazione ove, in sua assenza, il gravame sarebbe stato accolto. Il giudice valuta quindi la fondatezza dei motivi alla stregua degli elementi acquisiti e imputa le spese all’ente che ha emanato gli atti ritirati.
Il Fatto
La società ricorrente aveva presentato una proposta nell’ambito di una procedura di project financing ex art. 193 d.lgs. n. 36/2023 per l’assegnazione di una concessione demaniale marittima a scopo turistico-ricreativo su un tratto di costa del Comune di Gaeta. L’amministrazione ha approvato la proposta concorrente e respinto la sua.
Il Tribunale ha accolto l’istanza cautelare con l’ordinanza n. 152/2025, ai fini della sollecita definizione del merito. Nelle more è intervenuta una nuova delibera giuntale che ha dichiarato di interesse pubblico la proposta della controinteressata, impugnata con motivi aggiunti. In vista dell’udienza il Comune ha depositato gli atti di revoca in autotutela di entrambe le delibere e ha chiesto la declaratoria di sopravvenuta carenza di interesse, con compensazione delle spese. La ricorrente ha preso atto del mutato scenario e ha insistito per la condanna dell’ente al pagamento delle spese.
La Motivazione della Corte
Il Collegio rileva la sussistenza dei presupposti per la decisione in forma semplificata ai sensi dell’art. 60 cod. proc. amm.: integrità del contraddittorio, completezza dell’istruttoria e mancata dichiarazione delle parti dell’intenzione di proporre ricorso incidentale o motivi aggiunti.
Dalla documentazione emerge che la delibera consiliare n. 21/2025 è stata revocata in autotutela in conseguenza di quanto statuito dalla Sezione con la sentenza n. 701/2025, resa in fattispecie analoga, e che lo stesso è avvenuto per la delibera giuntale n. 294/2025. Non è stato richiesto l’accertamento dell’illegittimità degli atti a fini risarcitori. Il ritiro dei provvedimenti integra quindi un fatto idoneo a rendere inutile la prosecuzione del processo, riconducibile all’art. 84, ultimo comma, cod. proc. amm., e la conclusione è confortata dalle convergenti deduzioni della ricorrente.
Il Tribunale richiama il consolidato orientamento secondo cui la sopravvenuta carenza di interesse va dichiarata quando il processo non possa produrre alcun risultato utile per il ricorrente, occorrendo una situazione di fatto o di diritto che renda chiara e definitiva l’inutilità di un’eventuale sentenza di annullamento (Cons. St., VI, n. 6824/2021; id., VI, n. 2224/2021; id., II, n. 7337/2020; TAR Campania, Napoli, n. 1453/2022; TAR Lombardia, Milano, n. 24/2021). Il gravame è pertanto improcedibile.
Sulla regolazione delle spese, il Collegio applica il criterio della soccombenza virtuale e le imputa al Comune. Se non fosse intervenuto il ritiro in autotutela, il ricorso e i motivi aggiunti sarebbero stati accolti, perché entrambe le delibere presentavano le medesime mende: mancata trasparenza e pubblicità della procedura, inadeguata motivazione della scelta della proposta concorrente e omessa valutazione in concreto del suo contenuto, profili già stigmatizzati nella sentenza n. 701 del 10 settembre 2025, richiamata per relationem anche ai sensi dell’art. 74, ultimo inciso, cod. proc. amm. Il Comune è quindi condannato al rimborso delle spese processuali.
Nota della Redazione
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