Revoca del bando illegittima per perdita di copertura finanziaria senza decreto ministeriale (TAR Sardegna n. 521 del 06.07.2024)
Principi di diritto (Massima)
La revoca di un bando di contribuzione pubblica, motivata dall’asserita perdita della provvista finanziaria, è illegittima quando non sia stato adottato il decreto ministeriale di revoca delle risorse previsto dalla disciplina del fondo. Il Comune conserva la disponibilità delle somme assegnate finché non intervenga quel decreto, con rientro delle risorse nel fondo. Il procedimento non ancora concluso con la valutazione della domanda resta soggetto al tempus regit actum, con applicazione della normativa sopravvenuta che ha prorogato il termine di utilizzo delle risorse. Ne consegue l’annullamento degli atti di ritiro e l’obbligo dell’amministrazione di esaminare l’istanza del concorrente.
Il Fatto
Il Comune di Burcei, con determinazione n. 275 del 7 settembre 2023, pubblicava un bando per la concessione di contributi a fondo perduto a valere sulla prima annualità del fondo comuni marginali, finalizzato a incentivare nuove attività commerciali, artigianali e agricole. Il ricorrente presentava la propria domanda, relativa a un progetto di coltivazione di funghi in serre fungaie.
Con provvedimento prot. n. 8526 del 4 ottobre 2023 il Comune escludeva la domanda, assumendo che il modello utilizzato non facesse parte del procedimento e che il suo impiego potesse alterare la par condicio tra concorrenti. Il Tribunale, con ordinanza cautelare n. 12/2024, accoglieva l’istanza ai fini della ripresa del procedimento e della valutazione del progetto. Il Comune chiedeva allora al Dipartimento per le politiche di coesione conferma della persistenza delle disponibilità e, ricevuta risposta negativa, revocava il bando e gli atti della selezione il 6 marzo 2024. Contro tale revoca il ricorrente proponeva motivi aggiunti, chiedendo anche il risarcimento del danno.
La Motivazione della Corte
Il Tribunale conferma in sede di merito le ragioni già espresse in sede cautelare: l’esclusione del ricorrente è illegittima e la sua riammissione al procedimento doverosa. Il perimetro del giudicato cautelare resta però limitato al mero reinserimento della domanda nell’iter procedimentale, senza alcuna aspettativa ulteriore.
Il punto centrale riguarda la revoca. Il D.P.C.M. 30 settembre 2021 prevede all’art. 7 che il contributo è revocato in caso di mancato o parziale utilizzo decorsi dodici mesi dall’assegnazione, che la revoca è disposta con decreto del Ministro per il Sud e la coesione territoriale e che le risorse rientrano nel fondo per lo sviluppo e la coesione. Il Tribunale accerta che la somma per la prima annualità era stata versata al Comune con decreto n. 249 del 21 luglio 2022 e che, alla data di indizione del bando, i dodici mesi erano ampiamente decorsi.
Tuttavia il decreto ministeriale di revoca non risulta mai adottato. Da qui l’errore dell’amministrazione: l’affermazione secondo cui il Comune non disponeva più della copertura finanziaria non trova riscontro negli atti. L’iter, inoltre, non si era concluso negativamente, perché il progetto non era mai stato valutato.
Su questa situazione di pendenza incide l’art. 15, comma 2, del decreto legge n. 60/2024, che esclude la revoca delle risorse utilizzate entro il 31 dicembre 2025. La sopravvenienza opera su un procedimento mai chiuso, secondo il principio del tempus regit actum.
Il ricorso per motivi aggiunti è quindi accolto: annullati gli atti di revoca, dichiarato l’obbligo del Comune di esaminare la domanda. La domanda risarcitoria è respinta per genericità, non essendo indicati i danni subiti. Le spese sono compensate in ragione del complesso quadro normativo.
Nota della Redazione
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