Accesso agli atti difensivi e interesse autonomo alla conoscenza documentale (TAR Calabria n. 1647 del 22.11.2024)

Principi di diritto (Massima)
L’interesse alla conoscenza dei documenti amministrativi costituisce bene della vita autonomo, meritevole di tutela separatamente dalle posizioni sostanziali sulle quali l’attività amministrativa vada poi a incidere. Tale interesse non viene meno per il solo fatto che il provvedimento sanzionatorio sia stato annullato in sede contenziosa, ove la documentazione richiesta possa risultare utile all’esercizio del diritto di difesa in vista dell’eventuale impugnazione della decisione favorevole. Il parziale diniego di ostensione è pertanto illegittimo e va annullato, con condanna dell’amministrazione a consentire l’accesso agli atti e alla documentazione allegata entro il termine assegnato.

Il Fatto

La ricorrente ha presentato alla Prefettura di Cosenza, il 27.05.2024, un’istanza di accesso documentale avente ad oggetto gli atti posti a base di un’ordinanza di ingiunzione per violazione delle disposizioni di contenimento della diffusione del virus covid-19, accertate il 14.03.2020. La richiesta comprendeva atti di accertamento, il c.n.r., i verbali di contestazione delle violazioni e le memorie difensive.

Formatosi il diniego tacito, la ricorrente ha proposto ricorso per l’annullamento e per la condanna all’ostensione. Con successiva nota la Prefettura ha trasmesso solo il verbale di identificazione e il verbale di contestazione, omettendo la residua documentazione. Avverso tale parziale ostensione sono stati proposti motivi aggiunti.

La Motivazione della Corte

Il Collegio rileva in via preliminare che, a seguito della parziale ostensione disposta con la nota sopravvenuta, la domanda avanzata avverso il diniego tacito è improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse, ai sensi dell’art. 35, comma 1, lett. c) c.p.a.

Passando ai motivi aggiunti, il Tribunale dà atto che con sentenza il Giudice di Pace di Paola ha annullato l’ordinanza di ingiunzione emessa nei confronti della ricorrente. La Prefettura, tuttavia, non ha rilasciato né ha prodotto in quel giudizio gli scritti difensivi ex art. 18 L. n. 689/1981 e la documentazione ad essi allegata, inoltrati a mezzo raccomandata l’11.08.2020.

La ricorrente ha sostenuto la persistenza del proprio interesse, nonostante l’intervenuto annullamento del provvedimento sanzionatorio, perché la documentazione potrebbe servire all’esercizio del diritto di difesa in caso di eventuale impugnazione della decisione favorevole.

Il Collegio aderisce a tale impostazione richiamando il principio secondo cui l’interesse alla conoscenza dei documenti amministrativi assurge a bene della vita autonomo, meritevole di tutela separatamente dalle posizioni sulle quali incida l’attività amministrativa, in contrapposizione al sistema fondato sulla segretezza dei documenti amministrativi anteriore alla legge n. 241/1990. Il richiamo è alla pronuncia del TAR Calabria, Catanzaro, Sezione Prima n. 177 del 2024.

Alla luce di tale principio i motivi aggiunti sono accolti, con annullamento del parziale diniego di accesso e condanna dell’amministrazione a consentire l’ostensione degli scritti difensivi e della documentazione allegata. Il Collegio dispone inoltre l’ammissione della ricorrente al gratuito patrocinio e compensa le spese di lite in ragione della peculiarità della vicenda.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Condividi:

Articoli simili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *